Il dolore
Barani chiede lo sconto: negato
Respinto il ricorso del senatore su una condanna erariale da 145mila euro
AULLA. Nel 2010, la sentenza è del primo dicembre di quell’anno, Lucio Barani – assieme ad altri ex amministratori e funzionari del Comune di Aulla – venne condannato dalla Corte dei Conti a un risarcimento di 145.698 euro per avere provocato un danno eariale. Cioè per il mancato pagamento degli oneri di urbanizzazione da parte delle ditte che costruirono al centro fiera di Aulla.
Adesso, l’ex sindaco e attuale senatore di Ala, chiede lo sconto: chiede cioè alla Corte dei conti di ridurre il risarcimento, visto che le ditte in questione hanno successivamente pagato quel debito alle casse comunali. Ma i giudici contabili rispondono no: non è giuridicamente ammissibile che la Corte dei conti “ridetermini il danno in conseguenza dei recuperi effettuati dal Comune”, come chiedeva Barani. Sarà, semmai, il giudice civile a valutare ed effettuare un riconteggio a favore del ricorrente, argomentano ancora. Respingendo così il ricorso presentato dal parlamentare lunigianese.
Barani – che è stato condannato al risarcimento assieme a Sauro Bonatti, all’epoca dei fatti cioè nel 2002, responsabile dei lavori Pubblici, ai dirigenti del comune lunigianese Renzo Mostarda, Franco Testa e Luciana Micheletti e all’allora vicesindaco Roberto Simoncini – aveva sostenuto, tramite il suo avvocato Emanuele Buttini, che le società Carli e Volpi Srl e Guenda Srl avevano chiuso il contenzioso con il Comune di Aulla versando quasi tutti gli oneri di urbanizzazione dovuti e lasciando un debito di soli 12.128 euro. Per questo, chiedeva una riduzione del risarcimento corrispondente.
«La domanda del ricorrente – scrivono i giudici della Corte dei conti sezione giurisdizionale per la Toscana nella sentenza che respinge questa richiesta – evidenzia che il ricorrente stesso (cioè Lucio Barani) non ha dubbi su quanto stabilito dal giudice (vale a dire l’esistenza di un danno all’erario) ma pretende che il giudice contabile si sostituisca al giudice dell’esecuzione costituito per legge, ossia il giudice civile».
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