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Condomini, attenti alle scelte

Condomini, attenti alle scelte

Una nuova legge impone che si verifichino i requisiti degli amministratori

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CARRARA. Anche sul nostro territorio, con l’arrivo dell’anno nuovo, gli amministratori di condominio dovranno essere tutti in regola con la formazione professionale. L’incarico, inoltre, dovrà essere accettato con precisi obblighi.

La questione è di non secondaria importanza, visto che oltre l’80% degli italiani abita in condominio ed è opportuno ribadire ciò che prevedono le leggi vigenti, spesso dimenticate, soprattutto per rispetto verso quei professionisti seri, che si aggiornano, superano esami e sono in possesso dell’attestato richiesto.

La legge n. 4 del 14 gennaio 2013 ha riconosciuto, a pieno titolo, la professione di amministratore condominiale, pur non essendo previsto attualmente alcun albo professionale, neppure a Massa-Carrara. Ma già la legge n. 220 dell’11 dicembre 2012, la cosiddetta “riforma del condominio”, prevedeva la formazione obbligatoria degli amministratori, sia iniziale che periodica.

Il decreto del ministero della giustizia n. 140 del 13 agosto 2014, in applicazione della suddetta legge, sanciva poi le modalità di aggiornamento obbligatorio annuale per gli amministratori condominiali, attraverso corsi di formazione periodica.

Questa disposizione è in vigore dal 9 ottobre 2014. Alla luce della menzionata normativa, l’obbligo di possedere l’attestato di formazione professionale periodica per l’anno 2014, anche sul nostro territorio, terminava al 9 ottobre 2015.

Pertanto, non possono accettare incarichi di amministratore condominiali tutti coloro che, ad oggi, non sono in possesso del titolo rilasciato prima di quella data, ossia l’attestato di fine corso.

Tale documento, infatti, prova, ai sensi di legge, la frequenza al corso di aggiornamento periodico ed il superamento dell’esame finale.

In ragione di quanto appena detto, dunque, l’autorità competente dovrebbe vigilare con la massima attenzione, al fine di evitare i casi sempre più diffusi di esercizio abusivo della professione a danno dei consumatori finali, ossia i condomini.

Questi ultimi, poi, oltre al danno, devono subire spesso anche la beffa, poiché, secondo la normativa vigente, è su di loro che ricadrebbero le gravi responsabilità per “culpa in eligendo”, nel momento in cui venisse confermato mandato ad un amministratore condominiale senza il previo accertamento dei necessari requisiti professionali.

La raccomandazione rivolta a tutti i condomini, quindi, è quella di stare attenti: al momento della nomina o della revoca di un amministratore, accertatevi che il professionista sia in regola. Altrimenti sono guai anche per voi.

Gli organismi di certificazione accreditati, ai sensi della normativa vigente, verificano il mantenimento dei requisiti richiesti da una professione sempre più complessa.

David Chiappuella

©RIPRODUZIONE RISERVATA

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