Sicurezza
Biomasse a Novoleto: respinto il ricorso impianto “cancellato”
Anche il Consiglio di Stato dice no alla Renovo Bioenergy Il Comune di Pontremoli risparmia 116.000 euro
PONTREMOLI. Biomasse a Novoleto, la questione è finita, ma questa volta per davvero. Il Consiglio di Stato ha infatti respinto il ricorso inoltrato dalla Renovo Bionergy (la società che avrebbe dovuto realizzare e gestire l’impianto) che si appellava alla decisione del Tar Toscana che aveva bocciato il primo ricorso presentato dalla ditta mantovana. Renovo si era rivolta al tribunale amministrativo per chiedere l’annullamento degli atti con cui il Comune di Pontremoli aveva fatto decadere l’atto di vendita del terreno, in cui sarebbe dovuto sorgere l'impianto, per il ritardo nel pagamento dell'anticipo. Il Tar aveva respinto il ricorso e, adesso, il Consiglio di Stato conferma la sentenza di primo grado.
Una vicenda che sembrava infinita quella dell’ impianto a biomasse che avrebbe dovuto sorgere nell’area industriale di Novoleto. Una vicenda che aveva infiammato la politica locale e che era esploso nell’estate 2013, quando si era venuto a sapere che la Provincia aveva concesso l’autorizzazione unica per la realizzazione di un impianto a biomasse nell’area di Novoleto. Un progetto che aveva trovato il convinto appoggio da parte dell’amministrazione ma che invece, appena la notizia era trapelata, aveva scatenato la forte protesta delle opposizioni politiche e della popolazione locale e limitrofa, che aveva, da subito, manifestato il suo netto dissenso con l’ipotesi di una centrale a biomasse fondando un comitato “Biomasse No Grazie” che aveva raccolto gran parte delle istanze del “no”.
Nei mesi successivi ci furono dibattiti al vetriolo, consigli comunali infuocati, che fanno ormai parte della recente storia della politica locale, fatto sta che dopo aver tastato con mano il feroce dissenso della cittadinanza l’amministrazione aveva deciso di fare retromarcia e di ritirare il suo appoggio al progetto della Renovo. E lo aveva fatto facendo decadere l’atto di vendita basandosi sul ritardo nel pagamento dell’anticipo del 60% dell’area. Un ritardo di un solo giorno secondo i rappresentanti della Renovo, di almeno cinque secondo quanto riferito dal Comune. E propria la scelta di far decadere l’atto di vendita era stato al centro della decisione della Renovo di impugnare il dispositivo del Comune rivolgendosi al Tar della Toscana chiedendo anche un cospicuo risarcimento (attorno ai 500mila euro). Questa la storia, in estrema sintesi, degli eventi avvenuti prima delle sentenze prima del Tar Toscana e ratificata poi dalle recente sentenza del Consiglio di Stato che pone la parola fine sulla vicenda.
Ma non solo, il Comune è stato legittimato a trattenere la somma di 116.000 euro (il famoso pagamento ritardatario) versata da Renovo a titolo di acconto.
Riccardo Sordi
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