Il Tirreno

La Regione approva la legge sulle cave

Congelata l’attuazione per colpa del giudizio sui beni estimati

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CARRARA. Ora è ufficiale. È stato approvato in via definitiva dalla Giunta regionale toscana il regolamento di attuazione previsto dalla legge regionale sulle cave. Un passaggio tecnico ma utile e necessario secondo il sindaco Angelo Zubbani.

«È un regolamento tecnico per le istruttorie di rinnovi e concessioni previsto dalla legge 35 - spiega il sindaco - Io ho partecipato al procedimento come delegato Anci Toscana ma il supporto per emendare alcuni punti è venuto dal nostro ufficio cave( in particolare il dottor Criscuolo) e da altri uffici tecnici di altri comuni della Versilia e della Toscana. Comunque un provvedimento utile e necessario».

Attenzione però, il regolamento è definitivo ma la giunta regionale ha proposto un 'congelamento' di circa un anno dei termini temporali previsti dalla lr 35 in attesa del pronunciamento della Corte Costituzionale che riguarda la stessa legge. In particolare si tratta dell’articolo 32 quello sui beni estimati. Il 30 maggio scorso infatti il Governo impugnò la legge o meglio impugnò l’articolo sui beni estimati chiedendo alla Corte costituzionale di fare chiarezza: è materia dello Stato o può legiferare anche la Regione?

Il regolamento attuativo approvato i fornisce indicazioni sui contenuti tecnico-progettuali relativi al progetto definitivo da allegare alla domanda di autorizzazione alla coltivazione dei materiali di cava prevista dall'art. 17 della l.r. 35/2015. Viene inoltre istituita una banca dati centralizzata in cui confluiranno le informazioni inviate dai Comuni, dall'Ente Parco, dalle ASL e dall'ARPAT. Grazie alla banca dati sarà più facile sia attivare forme di coordinamento tra i vari soggetti coinvolti, sia programmarel'attività di controllo.

Una prima proposta di regolamento era già stata approvata dalla Giunta regionale il 28 settembre scorso. Su quel testo sono state effettuate alcune modifiche a seguito dei pareri espressi dalla II Commissione de Consiglio regionale della Toscana e del Consiglio delle Autonomie Locali. In particolare, in parziale accoglimento del parere della II Commissione consiliare, è stata modificata la parte relativa all'utilizzo di materiali di provenienza esterna al sito estrattivo (art 5), che dovranno essere utilizzati in conformità con quanto previsto dalla normativa nazionale di riferimento.

Relativamente alle cave, dicevamo, la Giunta Toscana è intervenuta proponendo una sorta di 'congelamento' dei termini temporali previsti dalla legge negli articoli 35, 38 e 39. «Ritenuto opportuno attendere la pronuncia della Corte Costituzionale prima di iniziare le attività di ricognizione dei beni estimati previste dall'art 32 (comma 2); stipulare le convenzioni per incrementare la durata delle concessione ed autorizzazioni previste dall'art 38 (comma 7) ed emanare i regolamenti comunali previsti dall'articolo 39 (comma 2), si propone di differire i termini di circa un anno, nella previsione che la Corte Costituzionale si pronunci entro i primi mesi del 2016.

Ma torniamo al regolamento. Intanto se le cave si trovano in un'area protetta, tutelata dal Parco delle Apuane, e il piano di coltivazione prevede di estrarre più di 30mila metri cubi l'anno, serve un'autorizzazione ambientale speciale rilòasciata dalla Regione. Stessa procedura se la cava si trova fuori dal Parco, ma il quantitativo da estrarre supera i 60.000 metri cubi l'anno.

Sui quantitativi sono previsti controlli serrati e incrociati che coinvolgono a vari livelli, Comuni, Asl, Arpat e la Regione direttamente. Con tanto di ispezioni sulle cave. E’ previsto un rafforzamento del personale regionale per queste ispezioni in cava.

C’è poi il capitolo delle autorizzazioni regionali e qui la novità riguarda la distinzione sul rilascio delle autorizzazioni di impatto ambientale. Restano ai Comuni tutte le Via (Valutazioni di impatto ambientale) per la coltivazione di cave che si trovano fuori area parco per le quali si prevede un'estrazione di materiale inferiore a 60.000 metri cubi annui; sempre di competenza comunale le Via per le cave in area parco, ma con un'estrazione annua inferiore a 30.000 metri cubi annui. Di conseguenza le altre - cave in area parco e non con estrazione superiore a 60.000 metri cubi - diventano di competenza della Regione.

La Regione istituirà anche una banca dati centralizzata per i controlli.

Ovviamente non mancano le norme transitorie. In particolare quelle che precisano i tempi di validità del regolamento: le nuove disposizioni, infatti, si applicano solo ai piani di coltivazione presentati dopo l'approvazione definitiva. Fino ad allora, restano in vigore le regole del 2000. Anche per i controlli e la Via.

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