Il Tirreno

Tassa iniqua il Tar dà ragione a Vanelli Srl

Tassa iniqua il Tar dà ragione a Vanelli Srl

L’azienda era costretta a pagare il 5% del valore anche sui blocchi ceduti alla Sam

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CARRARA. Ancora un ricorso contro la “tassa marmi”, ancora una sentenza del Tar che accoglie le ragioni delle imprese e “condanna” il Comune.

A rivolgersi al tribunale amministrativo era stata in quesot caso, la Ferdinando Vanelli di Giorgio Vanelli Srl., una dlele aziende più importanti del terrtorio, che è concessionaria, assieme alla Sam (Società Apuana Marmi Srl.) della cava di Bettogli. Ragione prima del ricorso era l’imposizione – a parere dei legali della Vanelli “irragionevole” – della tariffa unitaria che ingloba il canone di concessione degli agri marmiferi e il contributo stabilito dalla legge regionale 78, una tariffa calcolata sull’8% del valore unitario medio della produzione della cava. Valore calcolato sui prezzi di vendita e fissato, per la cava Bettogli, a 300 euro per tonnellata di marmo messo sul mercato.

Il problema, per la ditta Vanelli, era che, essendo co-concessionaria con la Sam della cava Bettogli, doveva (e deve tuttora) in base alla normativa di settore, cedere il 50% del materiale escavato al “socio” Sam. Al prezzo di produzione, però, e non a quello di mercato. Con la conseguenza che Vanelli era chiamato a pagare il contributo del 5% sul valore di mercato su tutta la sua produzione, anche su quella che cedeva a Sam a un prezzo diverso e inferiore, con conseguente aumento “fittizio” e “ingiustificato” della base su cui il Comune richiedeva il tributo. Contro questa “anomalia”, il gruppo Vanelli aveva già fatto opposizione con un precedente ricorso al Tar. Che aveva, già nel 2013, dato ragione alla ditta dichiarando “errato e lesivo” (per l’ezienda)il modo di procedere dell’amministrazione civica. Nonostante questa sentenza, si lamenta Vanelli, il Comune avrebbe di nuovo chiesto alla società il pagamento della “tariffa” calcolata sul totale della produzione, aumentando, anzi il livello di tassazione e minacciando la revoca della concessione in caso di omesso pagamento.

Da qui il nuovo ricorso al Tar, in cui i legali del gruppo Vanelli hanno aggiunto anche le contestazioni sulla legittimità “tout court” del tassazione sul marmo decisa dal Comune che già altre società avevano portato all’attenzione dei giudici amministrativi. E cioè la sperequazione fra il regime di tassazione imposto alle aziende che sottoscrissero l’accordo del 2008 ( che prevede una tariffa unica, anche se distinta per fasce di valore del marmo estrato) e quello più gravoso, imposto alle ditte (come Vanelli) Srl.) che non firmarono quell’accordo, basato su due tariffe differenti: una per il canone di concessione, l’altra per il contributo stabilito dalla Legge regionale 78, entrambe parametrate al prezzo di vendita dell’escavato.

Il tribunale amministrativo regionale ha dato ragione su tutto all’azienda del marmo ricorrente. Ordinando, nella sentenza, l’annullamento di tutti gli atti del consiglio comunale e della giunta contro cui i ricorrenti avevano fatto ricorso.(c.f.)

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