Attenzione
Tassa bassa, “colpa” dell’Ue
Il gup: «In questo caso, lecito prendere accordi sulla tariffa del marmo»
CARRARA. Se la tassa marmi a Carrara è bassa non è colpa dell'amministrazione comunale ma delle leggi europee. Si legge tra le righe delle quattordici pagine delle motivazioni del gup, Antonia Aracri, sul “non luogo a procedere” della richiesta di rinvio a giudizio del sindaco, Angelo Zubbani, e di altre quattordici persone, fra politici e imprenditori, per abuso di ufficio.
Al centro dell'inchiesta della procura, coordinata dal procuratore capo Aldo Giubilaro, c'era la tassazione sul marmo: troppo bassa e a favore “di pochi”, secondo gli inquirenti, che ipotizzavano l' abuso di ufficio. Reato mai commesso secondo il giudice del tribunale di Massa che ha respinto la richiesta di rinvio a giudizio scrivendo nelle conclusioni della sentenza che: «Il Comune di Carrara - si legge - ha cercato l'accordo con i titolari di diritti di escavazione per ovviare al contenzioso per la restituzione della tassa marmi e per conseguire un livello di risorse stabile nel tempo che consentisse la programmazione di interventi in infrastrutture e la tutela dell'ambiente».
Tutto sembra partire da quella sentenza della Corte di giustizia europea del 2004, che ha visto nella tassa marmi un dazio doganale - contrastante quindi con le legge della comunità europea - condannando il Comune, non solo ad abolirla, ma a rimborsare i titolari di diritti di escavazione, con effetto retroattivo dal giorno successivo al 16 luglio 1992, data in cui è partita la libera circolazione delle merci nell'Unione europea. Un fardello. Da qui sarebbero infatti iniziate - secondo la ricostruzione del giudice - le trattative tra l'amministrazione e il mondo il marmo con l'obiettivo di evitare che il Comune pagasse il debito con i titolari di cava e che questi però, in cambio, pagassero tariffe un po' più leggere. Sono nati quindi gli ormai noti accordi del 2004, integrati nel 2008 e nel 2009, tra il Comune e le associazioni degli industriali in cui, a grandi linee, le associazioni di categoria firmatarie si impegnavano a dare indicazioni ai propri iscritti per il ritiro del ricorso e alla rinuncia del rimborso, mentre il Comune si impegnava a applicare una tariffa unitaria per i blocchi di marmo comprendente sia il canone di concessione sia il contributo regionale fissato dalla legge 78 del 1998. Accordi con scadenza nel 2011.
Tuttavia il vincolo per il singolo titolare «non scaturisce - ricorda il giudice nella sentenza - dell'accordo siglato dal Comune di Carrara con l'associazione di categoria, trattandosi di un accordo quadro, piuttosto dal successivo accordo redatto per iscritto che la sottoscrive con l'ente pubblico». In altre parole: se la singola ditta non sottoscrive l'accordo, questo non vale nulla.
E qui parte un vero e proprio teatrino “burocratico” dove la potente lobby del marmo sembra assumere il ruolo del burattinaio. Le ditte infatti non sottoscrivono l'accordo («l'adesione è scarsa per non dire irrisoria», scrive la Aracri), nonostante nel frattempo il Comune abbia iniziato a realizzare la Strada dei marmi, portandosi in testa alla classifica dei municipi più indebitati di Italia. E tutto per le cave.
L'amministrazione comunale, a questo punto, abbandona la soluzione consensuale per determinare in maniera unilaterale la tariffa. E vai ancora di ricorsi e controricorsi degli imprenditori del marmo, che anche questa volta la spuntano: il Tar della Toscana dà ragione agli industriali (siamo nel 2013) dichiarando illegittima la sospensione dell'accordo «per mancata allegazione delle ragioni di interesse pubblico». Il Comune cerca quindi un'altra strada. Ne trova due: da una parte presenta un ricorso al Consiglio di Stato contro la sentenza del Tar, dall'altro decide di salvaguardare gli accordi del 2008 e del 2009 con le ditte che lo avevano sottoscritto.
E siamo arrivati a oggi, quando la procura di Massa, vedendo tariffe della tassa marmi troppo basse rispetto al valore di mercato della pietra, apre un fascicolo per abuso di ufficio chiedendo il rinvio a giudizio di quindici persone. Ma gli elementi dell'accusa, stando a quanto riportato dal giudice, erano pochi per dimostrare il reato. «Non è sufficiente la violazione di una specifica norma o di regolamento per integrare il delitto di cui all'articolo 323 del codice penale (abuso di ufficio, ndr) - scrive il giudice - essendo necessario, trattandosi di un reato di evento, che dall'adozione di atti amministrativi illegittimi sia derivato un ingiusto danno e un ingiusto vantaggio patrimoniale per sé o per gli altri». E continua. «Occorre verificare se vi sia stata violazione del parametro di cui all'articolo 97 della Costituzione, sotto il profilo dell'imparzialità ».
Secondo il giudice, appunto, non c’è stato abuso di ufficio né alcun profitto privato: «tutto si è svolto nell’interesse pubblico». Intanto il pasticcio della tassa marmi bassa rimane.
Non lasciare decidere l'algoritmo:
scegli Il Tirreno per le tue notizie su Google
