Attenzione
Guerra dei detriti, sconfitto il colosso Sam
Questa volta i giudici fiorentini danno ragione all’amministrazione comunale e la società dovrà pagare circa 750mila: primo dispiacere per i Bin Laden
CARRARA. Il mese di maggio si è chiuso malissimo per la collettività carrarese, con l’impugnatura da parte del governo Renzi del comma della legge regionale che restituiva da subito i beni estimati alla cittadinanza. Per fortuna della città, giugno si è invece aperto bene, grazie al Tar, che ha dato il primo dispiacere alla famiglia Bin Laden, neo comproprietaria di metà dell’azienda di marmo più importante di Carrara e quindi del mondo, la Marmi Carrara (l’altra metà è di Franchi e di Rossi); attraverso la Marmi Carrara, i Bin Laden hanno un quarto della Sam, e tecnicamente è stata la Sam ad essere sconfitta al Tar. Sam - che detiene i diritti di concessione ed escavazione su circa un terzo dei bacini carraresi e in più gestisce direttamente alcune cave - è per l’altra metà delle cooperative.
In sostanza, i giudici amministrativi hanno dato ragione al Comune nel ricalcolo delle tariffe dei detriti effettuato l’anno scorso. Quindi, mentre lo stesso Tar aveva dichiarato nell’agosto di due anni fa, illegittime le nuove tariffe in merito ai blocchi (sostanzialmente per non aver preventivamente comunicato l’avvio del procedimento), questa volta i procedimenti dell’amministrazione comunale son stati ritenuti corretti. E quindi la Sam dovrà pagare: un conto salato, di quasi 750mila euro. Un successo importante, limitato ai detriti certo, ma chissà che non sia di buon auspicio anche in vista del ricorso alla Corte Costituzionale. La sentenza è del 1Ilº giugno, lunedì. Il ricorso era stato presentato l’anno scorso, la Sam era assistita dagli avvocati Riccardo Diamanti e Laura Marchiò, ed era contro il Comune di Carrara, assistito dall'avvocato Domenico Iaria. Obiettivo delle carte bollate, accertare «la avvenuta violazione da parte del Comune di Carrara dell'articolo 2 dell'Accordo integrativo del 28 febbraio 2008 e del relativo allegato nel quale è contenuto l'elenco delle cave con produzione esclusiva di scaglie scure e colorate, intervenuto tra il Comune di Carrara, l'Associazione Industriali, l'Associazione Piccole e Medie Industrie, Confartigianato, Cna e Lega delle Cooperative ed approvato dalla Giunta comunale con deliberazione n. 63 del 29/2/2008». Si chiede anche l’illegittimità dell'interpretazione di quell’accordo avanzata con la comunicazione del Dirigente del Settore Marmo del Comune di Carrara del 31 maggio 2014 sia per la Cava 105 Calocara C; sia per la cava 106 Carpevola B.
Sam chiedeva anche di annullare, sempre per quelle due cave gestite dal colosso del lapideo, anche le nuove comunicazioni sulle tariffazioni successive alla sentenza del Tar dell’agosto del 2013.
La premessa. Nella premessa, i giudici fiorentini ripercorrono gli accordi intercorsi per la determinazione delle tariffe, e in particolare quello del febbraio 2008. Accordi che determinando gli oneri che gravano sul settore marmo, fissano anche i nuovi importi delle tariffe relative ai materiali per uso industriale: scaglie bianche: € 3,60 a tonnellata; scogliere: € 3,60 a tonnellata; scaglie scure e colorate: € 1,20 a tonnellata; terre e tout-venant: € 1,20 a tonnellata). Inoltre, si afferma in quell’accordo, articolo 2, “Le scaglie scure e colorate la cui tariffa è determinata in € 1,20 saranno esclusivamente quelle provenienti dalle cave di cui all'elenco che sarà definito tra le parti”. Ed è stata fissata la decorrenza delle nuove tariffe dall'1/1/2008 fino al 31/12/2015. L’elenco dell’articolo 2 - ripercorriamo passo passo il ragionamento seguito dal Tar - ricomprende anche la cava 106 Carpevola B. Detto accordo è stato approvato dalla Giunta comunale di Carrara con deliberazione n. 63 del 29/2/2008.
Perché i 750mila euro di arretrati. Si ricorda che la Sam ha formalmente aderito all'accordo del 28/2/2008 per quanto riguarda le cave n. 105 Calocara C e n. 106 Carpevola B. Per queste due cave il Comune di Carrara ha inviato alla stessa due distinte note nel febbraio dell’anno scorso, con cui ha dato comunicazione della prossima fatturazione degli oneri relativi al canone di concessione e al contributo ex art. 15 comma 4 della L.R. n. 78/1998 dall'1/1/2014 e ha quantificato l'importo dovuto a titolo di conguaglio per gli anni dal 2008 al 2012, in attuazione di quanto stabilito dal punto 2 dell'accordo del 2008 (nulla per la cava n. 106 Carpevola B; € 749.836,92 per la cava n. 105 Calocara C). Nell'interpretazione e nell'applicazione che il Comune di Carrara ha fatto dell’art. 2 dell'accordo integrativo del 28/2/2008, Sam ha ravvisato la violazione di quanto convenzionalmente pattuito tra le parti firmatarie dell'accordo stesso.
Il Comune ha ragione. Il ricorso della Sam, secondo il Tar, è infondato. “Il senso della clausola pattizia di cui all’art. 2 - scrive il Tar - è stato illustrato in modo convincente dalla difesa dell'Amministrazione: per evidenti ragioni di semplificazione e di certezza degli introiti comunali è stato convenzionalmente pattuito tra le parti di riservare la tariffa prevista per le scaglie scure e colorate ai soli materiali provenienti dalle cave di cui all'apposito elenco, assoggettando conseguentemente alla tariffa prevista per le scaglie bianche i materiali prodotti dalle restanti cave”. C’è anche un passaggio della sentenza che non farà piacere al Comune: “In relazione alla nota dell'ottobre scorso si deve, piuttosto, concludere, e in questo si concorda con le affermazioni della ricorrente (cioè la Sam, ndr) che essa evidenzia la confusione dell'Amministrazione nella gestione dei rapporti con le aziende del settore marmifero, ma ciò non incide sulla questione oggetto del presente giudizio”. In definitiva: il ricorso deve essere respinto. Le spese vanno poste a carico della Sam: 5mila euro. Più i quasi 750mila euro di arretrati per la cava Calocara C. Giugno è iniziato bene per il Comune. (m.b.)
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