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il comma contestato

yyEcco cosa dice il comma 2 dell’art 32 della legge regionale. Agri marmiferi di proprietà dei Comuni di Massa e Carrara « Considerata la condizione di beni appartenenti al patrimonio indisponibile...

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yyEcco cosa dice il comma 2 dell’art 32 della legge regionale.

Agri marmiferi di proprietà dei Comuni di Massa e

Carrara

« Considerata la condizione di beni appartenenti al patrimonio indisponibile comunale degli agri marmiferi di cui alle concessioni livellarie già rilasciate dai Comuni di Massa e Carrara e dalle soppresse "vicinanze" di Carrara, già disciplinate ai sensi deWart, 1, comma 2, legge regionale 5 dicembre 1995, n. 104 (Disciplina degli agri marmiferi dei Comuni di Massa e Carrara), nonché dei beni estimati, di cui all' Editto della Duchessa Maria Teresa Cybo Malaspina del 1° febbraio 1751, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i Comuni di Massa e Carrara provvedono alla ricognizione dei tali beni , danno comunicazione dell'accertamento ai titolari delle concessioni e delle autorizzazioni alla coltivazione dei beni medesimi e provvedono ai conseguenti adempimenti ai sensi dei successivi articoli».

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