Il Tirreno

sentenza sulla “ tassa sui fossi”

Contrordine, la bonifica si paga

La commissione: il contributo va versato, anche se non dà benefici

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MASSA. La commissione tributaria regionale di Firenze ribadisce: il contributo di bonifica è legittimo e deve essere pagato. Viene così ribaltata in appello la sentenza che in primo grado (cioè dalla commissione tributaria di Massa Carrara) era stata favorevole a un proprietario di Massa che si era visto accogliere il ricorso contro il pagamento ma che ora, viceversa, dovrà versare il contributo.

Il ricorso era stato avanzato dall’Unione dei Comuni Montana Lunigiana contro una sentenza che in primo grado era risultata sfavorevole all’ente per una bolletta del 2010, dall’ammontare complessivo modesto (22,60 euro).

Nel frattempo, la competenza per la sicurezza idraulica del territorio dell’intera provincia di Massa Carrara è passata al Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord, istituito dalla Regione Toscana con la Legge regionale 79/2012. Ed è proprio il Consorzio di Bonifica ad esprimere adesso soddisfazione, per una sentenza che viene definita “in linea con le tantissime altre che, in ogni livello di giudizio, hanno sempre ribadito la fondatezza del contributo di bonifica e che, con contenuti specifici particolarmente importanti, contribuisce a far ulteriore chiarezza in questo tema”.

Facendo riferimento ai contenuti del dispositivo, il Consorzio sottolinea che con un Piano di classifica vigente (il documento che si configura come una sorta di ‘piano regolatore’ degli Enti di bonifica, che individua e quantifica appunto il beneficio che gli immobili traggono dall’attività di bonifica) spetta all’eventuale proprietario ricorrente l’onere di dimostrare l’assenza del beneficio.

“La Suprema Corte di Cassazione (Sent. 9099/2012) – si legge nella sentenza della commissione tributaria di Massa Carrara – ha sancito che l’approvazione del perimetro di contribuenza, definito da alcune leggi regionali come piano di classificazione degli immobili o piano di classifica del territorio, esonera il consorzio dall’onere di provare il beneficio in favore degli immobili in esso compresi e determina l’insorgenza dell’onere, per il consorziato, di constatare specificatamente il vantaggio che il piano di riparto afferma esistere”.

E ancora: “Decisiva – prosegue la sentenza – appare ai fini del “quantum” del contributo, la verifica della legittimità e congruità del “piano di classifica” da parte della Regione Toscana”. E’ sufficiente l’esistenza del piano di classifica, approvato anche dalla Regione, per rendere legittima l’emissione del contributo di bonifica. Secondo il parere del giudice, non influisce sulla capacità impositiva dell’Ente di bonifica neppure l’effettiva realizzazione delle opere previste nel piano di classifica stesso. “Va inoltre sottolineato – specifica infatti la sentenza – che quando il consorziato contesti non la legittimità o l’esattezza del provvedimento, ma solo l’inadempimento delle indicazioni in esso contenute ovvero la mancata esecuzione delle opere previste o il cattivo funzionamento degli impianti, non viene meno la presunzione del vantaggio diretto e immediato per il fondo e la presunzione della legittimità della pretesa tributaria”.

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