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cosa dice il codice

yyÈ l’articolo 20 del codice stradale che disciplina l’occupazione della sede stradale. «L'occupazione della carreggiata può essere autorizzata a condizione che venga predisposto un itinerario...

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yyÈ l’articolo 20 del codice stradale che disciplina l’occupazione della sede stradale.

«L'occupazione della carreggiata può essere autorizzata a condizione che venga predisposto un itinerario alternativo per il traffico ovvero, nelle zone di rilevanza storico-ambientale, a condizione che essa non determini intralcio alla circolazione - questo recita il codice - L'ubicazione di chioschi, edicole od altre installazioni, anche a carattere provvisorio, non è consentita, fuori dei centri abitati, sulle fasce di rispetto previste per le recinzioni dal regolamento.

Nei centri abitati, l'occupazione di marciapiedi può essere consentita fino ad un massimo della metà della loro larghezza, purché in adiacenza ai fabbricati e sempre che rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di 2 m. Le occupazioni non possono comunque ricadere all'interno dei triangoli di visibilità delle intersezioni, nei marciapiedi devono garantire una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata capacità motoria».

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