Il Tirreno

Concessioni marmo: saranno temporanee e non trasferibili

di Cinzia Chiappini
Concessioni marmo: saranno temporanee e non trasferibili

La bozza del regolamento degli agri in commissione Non ancora stabiliti gli anni di durata del contratto

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CARRARA. Approda in commissione l'attesissimo nuovo testo del Regolamento degli Agri Marmiferi: l'articolo 1 ribadisce che le concessioni sono “onerose e temporanee”, all'articolo 2 il “superamento” dei Beni estimati ma manca ancora l'indicazione sulla durata delle concessioni. A un anno dall'intervento con cui il sindaco di Cararra Angelo Zubbani illustrò i principi della sua riforma del settore lapideo, dopo lo schema di bozza consegnato la scorsa settimana, ieri i consiglieri hanno ricevuto la “prima bozza di riscrittura” del regolamento.

Si tratta di 12 pagine e 17 articoli nella versione messa a punto dalla giunta carrarese e che dovrà essere “armonizzata” con gli strumenti regionali (la 78/98 riformata e il Piano Paesaggistico) e passare al vaglio del consiglio comunale. Il presidente della commissione Massimo Menconi (Rc) ha premesso che dal testo mancano gli ultimi 3 articoli, quelli sulla fase di transizione tra l'attuale regime e il nuovo sistema: tre punti particolarmente delicati, su cui l'amministrazione sta ancora lavorando, anche in attesa delle novità sugli strumenti regionali. Ma quelli indicati dal presidente di commissione non sono gli unici “omissis”: sfogliando il testo balza agli occhi come, all'articolo 7, manchi l'indicazione sulla durata delle concessioni, lasciata “in bianco” così come la percentuale che i concorrenti dovranno garantire rispetto al canone posto a base d'asta. Ma vediamo, invece, cosa effettivamente contiene il nuovo articolato. Il punto 3 dell'articolo 1 ribadisce il principio cardine della sentenza della Corte Costituzionale del 1995: nel testo si legge infatti che “La coltivazione si esercita attraverso lo strumento della concessione amministrativa a titolo oneroso e a tempo determinato”. Il delicato nodo dei “Beni Estimati” viene affrontato all'articolo 2 che recita: “gli agri marmiferi – indipendentemente dalle denominazioni provvisorie, precarie, consuetudinarie o storiche fin qui utilizzate – appartengono al patrimonio indisponibile del comune. Nel territorio non sono configurabili cave di materiale lapideo di proprietà privata”. Per sapere però come i “vecchi beni estimati” saranno concretamente assoggettati al patrimonio indisponibile del comune, e agli oneri a cui sono già sottoposti oggi gli altri agri, si dovranno probabilmente aspettare gli articoli sulla “fase di transizione” su cui, come detto, l'amministrazione sta ancora lavorando. Rispetto alla gara per le concessioni l'articolo 7 al punto 3 apre alla valorizzazione della filiera locale, affermando che “tra i criteri di valutazione delle offerte, il comune ne includerà taluni volti a dare rilievo ai concorrenti che assumano l'impegno di provvedere alle lavorazioni presso le imprese con sede del territorio comunale”. Per quanto riguarda il capitolo “rendite parassitarie” e la necessità di ridare le cave ai cavatori, più volte proferita da maggioranza e opposizione, l'articolo 11, sancisce al punto “e” che la concessione “non è trasferibile” e al punto “f” che il concessionario “non può concedere ad altri soggetti la coltivazione della cava, che è tenuto a esercitare direttamente” mentre il punto “j” impone che “l'asportazione di materiale lapideo ornamentale dovrà' essere pari ad almeno il 50% di quanto previsto dal piano di coltivazione autorizzato”. L'articolo 12 “fissa” i termini di pagamento del canone di concessione, stabilendo che esso sarà determinato “in relazione al valore medi mercato della produzione, sgomberando definitivamente dal campo il sistema degli accordi che tanti problemi ha creato, negli ultimi anni, al municipio e alle casse comunali.

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