Finanza
Comune citato per tre milioni
La ditta Ferrari vince una causa e chiede maxi risarcimento a Fivizzano
FIVIZZANO. Tre milioni di euro di danni. E’ quanto la ditta Ferrari Riccardo srl chiede al Comune di FIvizzano come risarcimento per la negazione dell’autorizzazione alla coltivazione della cava Crespina II.
Una richiesta che si basa sulla sentenza 570 del 19 maggio scorso emessa dal giudice unico Domenico Provenzano del Tribunale di Massa con la quale si respingono le domande avanzate nei confronti della Ferrari srl da Amedeo Boiardi, Pietrino Battaglia, Giuseppe Boni, Asdrubale Borzani, Sauro Ferrari, Renato Lambrusco, Alfieri Marchi, Paolo Mariani, Mario Quartieri, in qualità di amministratori della Comunione dei beni di Vinca e da Walton Carrara Successori srl.
Una causa promossa per la risoluzione del contratto di affitto della Ferrari per «grave inadempimento».
Il giudice ha infatti sentenziato che i principali promotori della causa non avevano titolo di rappresentare la Comunione dei beni sociali di Vinca. Per questo è inefficace, secondo l’avvocato Adriano Martini che cura gli interessi della Ferrari srl, la richiesta di risoluzione del contratto così come la ditta è nella «piena ed esclusiva disponibilità dell’area estrattiva denominata Crespina II. Disponibilità che trova titolo nel contratto di affitto del 18 gennaio 2000 rinnovatosi in mancanza di valida disdetta (come affermato dal Tribunale di Massa) sino al 31 dicembre 2017». Insomma la Ferrari srl rivendica ora l’autorizzazione alla coltivazione e danni per non aver potuto lavorare appieno finora.
La sentenza arriva in un momento particolare per la »Comunione dei beni visto che nel frattempo è nata è sta facendo proseliti L’associazione volontaria per la tutela dei beni e dei diritti degli appartenenti alla Comunione dei bene sociali di Vinca. Comunione nata a metà del settecento. Tornando alla sentenza , il giudice rileva che l’unico atto deliberativo inerente all’amministrazione della stessa Comunione risulta essere quello redatto dal notaio Vertere Monichelli il 18 marzo 1990- «A ben vedere - scrive il giudice - attraverso tale deliberazione attribuì agli amministratori, nominati per la durata di anni tre, non già il potere di svolgere una ben determinata attività amministrativa degli immobili comuni bensì esclusivamente il compito di provvedere alla “formazione di un regolamento per la ordinaria amministrazione e il miglior godimento della cosa comune e di fissare al 5 maggio 1991 una assemblea per approvare il regolamento che verrà portato degli aventi diritto quanto prima”. Coerente con tali limitate finalità della nomina degli amministratori (sostanzialmente consistenti in funzioni preparatorie della futura attività amministrativa della comunione, ade essi non domandata), in chiave interpretativa logica è la stessa relativa brevità della durata dell’incarico».
Il giudice sottolinea anche che l’incarico «non è stato finora predisposto, tanto meno entro il termine triennale di durata dell’incarico degli amministratori a suo tempo designati».
In sostanza il giudice rileva una sostanziale carenza di potere rappresentativo. E non ci si può neppure appellare all’istituto della prorogatio ne sono proprie le analogie con i condomini.. In definitiva per il Tribunale è anche inefficace il sequestro giudiziario autorizzato con ordinanza del giudice monocratico del 25 agosto 2007 e confermato in sede di reclamo dal Tribunale con provvedimento del 16 giugno 2011.
Così la sentenza, probabili i ricorsi così come è certo che al momento ci sono altre cause in corso che riguardano i beni e i diritti degli appartenenti alla Comunione di Vinca.
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