Il Tirreno

Sentenza del Tar

Le Marchetti battono il Ministero

Le Marchetti battono il Ministero

Lo Stato rivoleva indietro parte di un contributo concesso nel 2002

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CARRARA. Officine Marchetti spa, l’impresa che dal 1967 produce macchinari per la lavorazione del materiale lapideo, ha vinto la causa promossa al Tar contro il Ministero per lo sviluppo.

Il tribunale amministrativo ha dato ragione all’impresa che di punto in bianco, nel giugno del 2013, si è vista recapitare una richiesta del Ministero per riavere indietro una parte consistente del contributo concesso per l’ammodernamento dei macchinari nel lontato 2002.

Andiamo con ordine. Le Officine avevavo nel 2002 un contributo in conto impianti pari ad € 616.818, per la realizzazione di un programma di investimenti.

Dopo molti anni dalla realizzazione degli interventi (già interamente realizzati nel 2006), interveniva il decreto 8 maggio 2013 che concedeva in via definita il contributo, rideterminandolo nella misura di € 362.445 e disponendo pertanto il recupero della somma già concessa, pari ad € 190.126,20 e il disimpegno della somma residua pari ad € 64.246,80.

In particolare, ricostruisce nella sentenza il Tar, «alla base della rideterminazione del contributo, erano posti gli esiti di un sopralluogo che avevano evidenziato la mancata utilizzazione di una parte del piazzale, di un’ampia parte del capannone industriale e delle connesse attrezzature (gru elettrica) e, quindi, la manifesta sovrabbondanza delle opere realizzate rispetto alla reale capacità produttiva dell’impresa.

Dopo l’intervento del decreto di riduzione del contributo, il soggetto attuatore dell’intervento (MPS Capital Servic s.p.a) invitava pertanto Le offine alla restituzione della parte di contributo non dovuta.

La ditta ha fatto ricorso e il Tar ha accolto in pieno le sue argomentazioni. «Nel caso di specie - scrivono i giudici - , siamo in presenza della contestazione giudiziale di un provvedimento di rideterminazione del contributo che non nasce per nulla da un chiaro inadempimento, da parte del destinatario, degli obblighi nascenti dal rapporto concessorio (che risultano, al contrario, regolarmente adempiuti, essendo stato realizzato per intero l’intervento ammesso a contributo), ma che sostanzialmente opera una rivisitazione discrezionale (sulla base peraltro di una situazione economica profondamente mutata, per effetto del considerevole periodo di tempo intercorso tra la conclusione dell’intervento e la rideterminazione definitiva del contributo) dell’assetto di interessi che aveva portato alla concessione del contributo».

Nel merito, il ricorso secondo il Tar «è poi fondato e deve pertanto essere accolto e deve essere disposto l’annullamento degli atti impugnati; le spese di giudizio - 300 euro - devono essere poste a carico del Ministero dello Sviluppo Economico».

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