Il Tirreno

Appalto informatica, riammessa la Pc: «Lettera ambigua»

Il Tar spiega perché bisogna sospendere il procedimento: troppa incertezza interpretativa, esaminate la sua offerta

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PONTREMOLI. Il Tar ha accolto la richiesta della società Pc Express e ha sospeso la gara per i servizi informatici, fonia e dati del Comune di Pontremoli. La Pc Express è rappresentata e difesa dagli avvocati Mauro Mammana e Filippo Coppelli; il ricorso era contro contro il Comune di Pontremoli (avvocato Giovanni Montana), e nei confronti dell’Impresa Individuale Natale Bottoni, Adeservices srl; il ricorso era finalizzato all'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, della nota del 27 dicembre scorso con cui si comunicava alla Pc Express l'esclusione dalla procedura di gara per l'affidamento del "servizio di gestione del sistema informatico e delle problematiche fonia e dati del Comune di Pontremoli nel periodo 1º gennaio 2014 - 31 dicembre 2015". Si chiedeva annullamento (e sospensione) anche del verbale di gara del 23 dicembre 2013, nell'ambito del quale è stata disposta l'esclusione di Pc Express. Nella ordinanza, i giudici amministrativi spiegano che quanto sostenuto dalla Pc Express «appare suscettibile» di una decisione favorevole «quantomeno in ordine alla dedotta ambiguità della lettera di invito nella parte in cui richiede, ai fini della partecipazione alla gara, il requisito della pregressa esperienza in servizi analoghi “negli ultimi tre anni” antecedenti alla gara stessa». E aggiungono: «Il dubbio circa la effettiva portata della clausola in questione, il cui tenore letterale non è risolutivo nel senso fatto proprio dalla stazione appaltante (cioé il Comune di Pontremoli, ndr), è accresciuto dal raffronto con la clausola inerente il possesso del requisito di capacità economico-finanziaria, che la lettera di invito riferisce espressamente “agli ultimi tre esercizi finanziari”». Non solo: «L’incertezza interpretativa non appare superabile alla luce della modulistica predisposta dal Comune per la presentazione della domanda di partecipazione, che, non contenendo alcuna indicazione vincolante circa gli anni cui riferire la dichiarazione relativa al possesso della pregressa esperienza, si presta a sua volta ad una lettura ambivalente». E - infine - il Tar aggiunge che in giurisprudenza è stato evidenziato come il motivo per cui si inserisce nei bandi di gara analoghi certe clausole, sia quello di ottenere dai concorrenti la dimostrazione di un’esperienza recente, e non necessariamente prolungata nel tempo. E anche questo va a favore della Pc Express. In definitiva: «Appare necessario e comunque opportuno sospendere l’efficacia degli atti impugnati ai fini della riammissione della ricorrente alla gara, dell’esame dell’offerta da essa presentata e dei consequenziali provvedimenti della stazione appaltante», cioé come detto il Comune di Pontremoli.

Il ricorso nel merito sarà trattato il prossimo 28 maggio.

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