Torneo delle frazioni confermato il Daspo a due calciatori
Per il Consiglio di Stato è giusto il provvedimento per l’aggressione all’arbitro in Cervaiolo - Capanne
MONTIGNOSO. Il Consiglio di Stato si pronuncia: bene il daspo per i due calciatori montignosini che aggredirono un arbitro. Nulla da fare, nonostante i ricorsi: dopo il Tar, anche il Consiglio di Stato dà ragione al provvedimento che colpì, qualche tempo fa, due calciatori amatoriali, riconosciuti responsabili di un tafferuglio post partita allo stadio Del Freo di Montignoso. La sentenza è arrivata ieri pomeriggio, il Consiglio di Stato sostiene che il provvedimento preso da Questura e Prefettura, sia giustificato.
L'episodio era stato eclatante: è statala prima volta che il daspo - l’interdizione a partecipare a manifestazione sportive in ambito nazionale - colpì due sportivi e non due tifosi, calciatori in campo colpevoli di aver insultato e aggredito l'arbitro, dopo una partita del torneo delle frazioni.
Ripercorriamo il match: si giocava la partita tra il Cervaiolo e il Capanne. La partita era agli sgoccioli, con il Cervaiolo in vantaggio di due gol a zero sull'avversario. Nei minuti di recupero il Capanne era riuscito a recuperare e ai supplementari addirittura a ribaltare il risultato: Cervaiolo 2, Capanne 4, anche grazie a un calcio di rigore.
La sconfitta aveva evidentemente incendiato gli animi. Al fischio finale l'arbitro, Daniele Cavallini, 25 anni, della sezione apuana "Giorgio Lazzarotti", fu accerchiato da alcuni giocatori del Cervaiolo e poi colpito con schiaffi e pugni. Partirono le indagini e la Questura decise di utilizzare il pugno duro per Enrico Pucciarelli e Alessandro Giudice, di 35 e 20 anni, facendo scattare il daspo.
Il ricorso al T.A.R. di Pucciarelli fu respinto con sentenza n. 1065/2013. L'interessato ha proposto appello al Consiglio che si è pronunciato così: «Se i fatti si sono svolti come descritti nei provvedimenti del Prefetto e del Questore- si legge nella sentenza- ricorrono pienamente i presupposti per l'applicazione dell'art. 6, comma 1, della legge n. 401/1989. In effetti il ricorrente non nega e non può negare che la partita si sia conclusa con un generale tafferuglio e con l'aggressione fisica e verbale all'arbitro». Leggendo le carte, pare che l'unico punto in contestazione sia se Pucciarelli sia stato personalmente l'autore delle percosse e degli altri gesti violenti nei confronti dell'arbitro: infatti alcuni testimoni, ascoltati dai poliziotti, non avrebbero confermato si trattasse proprio di lui ma, si legge sempre nella sentenza, che riporta un passaggio del T.A.R «queste dichiarazioni possono essere considerate, al più, una mancata conferma, ma non una smentita di ciò che l'arbitro, invece, ha dettagliatamente riferito».
E il Consiglio conclude: «in questa situazione, se l'autorità di pubblica sicurezza, in mancanza di prova contraria ha basato il suo convincimento sui referti arbitrali, non si può ravvisare in ciò alcun vizio di legittimità». Infine, il calciatore lamentava, nel suo ricorso, il fatto che per una piccola rissa in un campo amatoriale, l'interdizione da tutte le manifestazioni sportive di carattere nazionale, fosse esagerata. Ma il Consiglio non fa sconti: «Le formule usate nel provvedimento impugnato corrispondono alla prassi e, di conseguenza, vi sono criteri interpretativi e applicativi sufficientemente consolidati, tali dunque da evitare il pericolo di applicazioni esagerate ed irragionevoli».
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