La manifestazione
Asilo area ex Terni, il Tar condanna il Comune
PONTREMOLI. La Coverall srl ha ottenuto l’appalto per l’asilo nido dell’Area ex Terni, ma il ricorso al Tar che aveva avviato oltre tre anni fa ha fatto ugualmente il suo percorso nonostante la...
PONTREMOLI. La Coverall srl ha ottenuto l’appalto per l’asilo nido dell’Area ex Terni, ma il ricorso al Tar che aveva avviato oltre tre anni fa ha fatto ugualmente il suo percorso nonostante la società abbia già ottenuto quanto chiedeva, e così il Comune di Pontremoli dovrà comunque pagare le spese legali di 1.500 euro (perché la decisione di cambiare l’esito della gara sarebbe stato tardivo).
La vicenda dell’appalto per l’asilo nido dell’Area ex Terni viene ricostruita dai giudici amministrativi nel ripercorrere il ricordo presentato da Coverall srl, rappresentata e difesa dagli avvocati Alessandro Longo e Stefano Goretti, contro il Comune di Pontremoli, rappresentato e difeso dall'avvocato Carlo Lenzetti, e nei confronti di Cosmo Haus srl e Belwood srl (non costituite in giudizio); l’obiettivo del ricorso era di annullare le decisioni dell’amministrazione pontremolese in merito alla gara per l'affidamento dei lavori per la realizzazione di un edificio prefabbricato ligneo da adibire ad asilo nido comunale e comprensoriale da ubicarsi in località "Area Ex Terni". Il Comune aveva aggiudicato provvisoriamente, nel novembre 2010, l’appalto al raggruppamento temporaneo composto da Cosmo Haus srl (capogruppo-mandataria) e Belwood srl (mandante); in seguito, il 29 dicemnbre del 2010, vi era stata la determinazione dirigenziale del Comune di Pontremoli con cui si era disposta l'aggiudicazione definitiva in favore del raggruppamento temporaneo Cosmo Haus-Belwood.
Il Tar ricorda che nel momento in cui la società Coverall aveva proposto ricorso, l’Amministrazione comunale stessa aveva annullato il provvedimento di aggiudicazione e affidato il contratto pubblico alla stessa ricorrente. Un provvedimento sufficiente - spiegano i giudici - a soddisfare l’interesse della ricorrente, quindi nel merito va dichiarata cessata la materia del contendere. Ma - aggiungono - «stante il ritardo del Comune di Pontremoli nel promuovere il procedimento di autotutela», lo condanna al pagamento delle spese processuali a favore della Coverall, 1.500 euro.
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