La manifestazione
«Tarsu, scaduto il pagamento»
L’associazione Villafranca Libera attacca il Comune per l’arrivo di cartelle relative al periodo 2007-11
VILLAFRANCA. A seguito degli arrivi di cartelle per il pagamento pregresso della Tarsu, relative al periodo 2007-11, torna all’attacco Villafranca Libera, definendola «tassa da più parti considerata iniqua».
«L'amministrazione comunale, per Natale regala a centinaia di villafranchesi gli accertamenti Tarsu mentre per l'Epifania attendiamo con impazienza l'arrivo della Tares - inizia la nota di VL - tralasciando per il momento le valutazioni politiche, se non per ricordare che la Tares potevano non applicarla e che gli accertamenti possono essere fatti con preavvisi e convocazioni e non con la clava come sta avvenendo, a seguire qualche consiglio per i contribuenti. Per prima cosa, occorre sincerarsi della correttezza del calcolo relativo alla tassa dovuta, alle addizionali, alle sanzioni e agli interessi, tutti indicati nell’avviso di accertamento Tarsu per gli anni interessati. Un eventuale conteggio errato delle suddette voci, infatti, costituirebbe di per se stesso motivo di impugnazione, volto quanto meno alla rettifica dell’importo richiesto».
Esiste anche la possibilità di poter rigettare il conteggio fatto mediante alcuni passaggi come illustra l’associazione villafranchese: «Se, al contrario, da tale verifica non emergessero irregolarità, sarebbe possibile, in ogni caso, valutare l’opportunità di proporre un ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale competente, per altri motivi di impugnazione, e più precisamente: mancata notifica di un avviso bonario (sollecito) di pagamento a differenza di quanto previsto per l’imposta sui redditi (Irpef) e per l’Iva, il D.Lgs. 507/1993 in materia di Tarsu non prevede l’obbligo, bensì soltanto una facoltà, per l’amministrazione finanziaria, ad esempio, il Comune, di inviare al contribuente inadempiente un sollecito di pagamento, con contestuale invito a regolarizzare la propria posizione, prima di notificare l’avviso di accertamento contenente le relative sanzioni ed interessi come per legge. In realtà, l’art. 6 della Legge 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente) prevede in via generale, e quindi per tutti i tributi, un tale obbligo in capo all’ente locale; tuttavia, la giurisprudenza di Cassazione è unanime nel ritenere obbligatorio l’invio dell’avviso bonario ex art. 6 L. 212/2000 “prima di procedere all’iscrizione a ruolo derivante dalla liquidazione di un tributo risultante da una dichiarazione”. Pertanto, occorre distinguere se l’avviso di accertamento trae causa dall’ipotesi di dichiarazione infedele o incompleta, oppure dall’omessa dichiarazione: soltanto nel primo caso, infatti, ricorrerebbero gli estremi per proporre ricorso».
Altro caso presentato da VL è la «Prescrizione o decadenza del tributo: in caso di dichiarazione infedele o incompleta, oppure di omessa denuncia, l’art. 71 D.Lgs. 507/1993, modificato dall’art. 1 della Legge finanziaria 2007, prevede inoltre l’obbligo per gli enti locali di esigere il tributo, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati».
E Villafranca Libera così conclude il suo intervento: «La Suprema Corte, con sentenza n. 4283/2010 e successive, ha stabilito altresì che, in ogni caso, la notifica dell’avviso di accertamento deve comunque avvenire nel termine prescrizionale di cinque anni, a decorrere dal giorno in cui il tributo è dovuto; pertanto, risulta a oggi prescritto il diritto degli enti locali di richiedere il saldo della Tarsu per l’anno 2007 (la denuncia Tarsu deve essere effettuata entro il 20 gennaio dell'anno successivo. Occorre rilevare, infine, l’esistenza di una terza e diversa fattispecie, nell’ipotesi in cui la superficie assoggettabile a tassazione Tarsu risultasse in realtà inferiore a quanto stabilito nell’avviso di accertamento notificato al contribuente: in tal caso, fatte salve le suddette ipotesi di impugnazione dinanzi alla Commissione tributaria provinciale, si potrebbe comunque ottenere la rettifica dell’avviso e, quindi, la riduzione delle voci di tributo, sanzione e interessi, mediante l’esercizio della autotutela dinanzi alla stessa amministrazione comunale». (c.bo.)
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