Il Tirreno

Villa Lazzoni, stangata per il Comune

Villa Lazzoni, stangata per il Comune

Il Tar ribadisce: l’esproprio è nullo, palazzo civico paghi i danni. E trasmette tutti gli atti alla Procura della Corte de Conti

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CARRARA. Si preannuncia una stangata, per il Comune, il caso della storica Villa Lazzoni di via Argine Destro (oggi in stato di abbandono, in attesa di ristrutturazione): una parte (il terreno) fu espropriata una decina d’anni fa per realizzare rotatoria e parcheggio, ma la pratica fu perfezionata da palazzo comunale solo nel 2009; in modo così tardivo che alcuni mesi fa il Tar stabilì che il decreto di espropriazione era nullo. E adesso, tornando a decidere sulla stessa questione, ha deciso che il Comune deve risarcire i proprietari con tanto di interessi a partire dal 1º gennaio del 2008, ad un prezzo sicuramente superiore a 45 euro al metro quadrato che era la prima proposta comunale. Il Comune ha un mese di tempo per formulare una proposta equa. Ma c’è un altro aspetto: i giudici hanno disposto che gli atti siano trasmessi alla procura regionale della Corte dei Conti, che quindi valuterà se aprire un’inchiesta per danno erariale. Trattandosi di un appezzamento di oltre 1.200 metri quadrati, anche ammettendo il minimo (50 euro) sarebbero 60mila euro; ma sicuramente saranno di più. E chi ha svolto le pratiche in modo ritenuto illegittimo potrebbe essere chiamato a rifondere i danni. Insomma, una vittoria su tutti i fronti per i proprietari Claudio Domenico Simonelli, Rosella Simonelli e Amelia Simonelli, rappresentati e difesi in questi ricorsi dagli avvocati Lorenzo Acquarone, Monica Bascherini e Fabio Colzi.

Il ricorso riguardava fra l’altro l’annullamento del decreto dirigenziale definitivo di espropriazione degli immobili occorrenti per la realizzazione di rotatoria e parcheggio in via Argine destro a Marina di Carrara, dell’8 aprile 2009 e la condanna del Comune di Carrara al risarcimento del danno causato dal mancato godimento del fondo.

Le dimensioni del complesso sono di circa 1.250 metri quadrati. E’ la parte consistente in una fascia larga 7 metri e lunga 70 metri, oltre ad un'area semicircolare all'estremità della stessa, per un totale di 600 m², al confine con una strada comunale, che il Comune il 3 giugno 2003 assoggettò a dichiarazione di pubblica utilità per realizzare un parcheggio ed una rotatoria per inversione di marcia. Il problema, come già fu osservato nel precedente ricorso vinto dai Simonelli, è che i lavori furono ultimati a luglio 2004, ma il decreto di esproprio fu emesso solo 5 anni dopo.

La prima sentenza parziale del febbraio scorso del Tar ha già annullato il decreto di esproprio perché tardivamente emesso e dichiarato che i ricorrenti sono tuttora nella proprietà del fondo, la cui occupazione si configura quale illecito permanente dell'Amministrazione che la obbliga al risarcimento del danno per lo spossessamento, a decorrere dal momento in cui è scaduto il termine per l'occupazione legittima (1º settembre 2008). Ha inoltre statibilito che il risarcimento deve essere quantificato con riferimento agli interessi legali sul valore dei beni riferito a ciascun anno di occupazione considerato, oltre interessi e rivalutazione monetaria, e ha disposto una verificazione per accertare il valore dei fondi occupati.

La verificazione è stata depositata il 26 giugno 2013. Il verificatore ha calcolato il valore dell'area occupata mediante il raffronto dei valori desunti dalla banca dati delle quotazioni immobiliari dell'Agenzia del territorio, dal Piano delle alienazioni immobiliari del Comune di Carrara e da indagini svolte presso agenzie immobiliari nella zona di Marina di Carrara.

Il Comune di Carrara ha contestato la quantificazione del valore del terreno occupato, ritenendo di poter cavarsela pagando come se tutta l'area espropriata fosse destinata a parcheggio pubblico, con riduzione del valore medio a 45 euro al metro quadrato. Ma il Tar però ribadisce che il Comune non può cavarsela così: «Il calcolo del valore del terreno è stato richiesto per accertare il danno subito dai ricorrenti, che si ribadisce sono tuttora i legittimi proprietari dell'area espropriata, in conseguenza dell'illecita occupazione effettuata dall'Amministrazione, e pertanto deve essere assunto a base del computo un valore che prescinda dal vincolo (illegittimamente) apposto. Assumere il valore equivalente a quello della zona destinata a parcheggio pubblico per computare il danno dei ricorrenti implicherebbe una notevole riduzione del risarcimento e significherebbe, in ultima analisi, che l'Amministrazione trarrebbe vantaggio dal suo stesso illecito». L'annullamento del provvedimento di esproprio comporta che da un lato i fondi occupati dall'Amministrazione restano in proprietà dei titolari originari, dall’altro obbliga l’amministrazione a pagare i danni a decorrere dal termine di conclusione dell’occupazione legittima (come detto 1º settembre 2008).

Il Comune adesso come detto ha trenta giorni per presentare ai Simonelli una proposta di risarcimento formulata nei termini dettati dal Tar; e intanto deve pagare sempre ai Simonelli le spese processuali (8mila euro) oltre alle spese della verificazione (1.270 euro).(m.b.)

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