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Sgombero legittimo: il Tar dà ragione alla dirigente
Il caso della famiglia marocchina che occupa un alloggio in via Pucciarelli: dimostrato che le assenze dell’intestatario determinano la decadenza
CARRARA. Era legittima l’ordinanza di sgombero nei confronti della famiglia del cittadino marocchino Ahmed Ahrouche; il cittadino si era rivolto al Tar per chiedere l'annullamento della ordinanza di sgombero sottoscritta dalla dirigente dei servizi sociali per l'alloggio Erp in via Pucciarelli, che era stata notificata al signor Ahrouche Ahmed il 23 maggio. La dirigente aveva disposto la decadenza sulla base della legge regionale 20 dicembre 1996 n. 96, ed ordinava lo sgombero entro 30 giorni dal ricevimento dell'atto; la decisione di dichiarare la decadenza del ricorrente dall'assegnazione dell'alloggio di Erp era poi oggetto di riesame a parte della Commissione alloggi del Comune di Carrara che, il 16 luglio 2013, rigettava il ricorso dell'interessato e confermava la decadenza, con motivazione articolata. A detta del Tar non vi sono dubbi: il ricorso del cittadino marocchino è infondato e deve pertanto essere rigettato. La legge regionale prevede, infatti, l'obbligo del Comune territorialmente competente di dichiarare la decadenza dell'assegnatario di alloggi di Erp «che non abiti stabilmente nell'alloggio assegnato o ne muti la destinazione d'uso». Nel caso di specie, la Commissione alloggi del Comune di Carrara, nel corso della riunione del 16 luglio 2013 ha ritenuto di poter definitivamente concludere per la mancanza del requisito della stabile abitazione dell'immobile di Erp sulla base di una serie di concomitanti elementi di fatto: i numerosi periodi di assenza del ricorrente dal territorio italiano, documentati dai visti in entrata e uscita apposti sui passaporti dello stesso (in particolare, si tratta dei periodi intercorrenti tra il 10 novembre 2012 e l'8 gennaio 2013; il 28 ottobre 2003 e il 15 febbraio 2004; il 13 ottobre 2004 e il l2 gennaio 2005; il 6 novembre 2011 e il 1° dicembre 2011; il l2 febbraio 2012 e il 27 febbraio 2012; il 9 giugno 2012 e il 22 giugno 2012; il 16 ottobre 2012 e il 27 ottobre 2012; il 18 dicembre 2012 e il 12 gennaio 2012); i numerosi controlli eseguiti dalla Polizia municipale che hanno visto sempre assente il ricorrente, anche per molti mesi, peraltro spesso non coincidenti con i periodi di accertata assenza dello stesso dal territorio nazionale; i consumi idrici relativi ai periodi 2005-2007 e 2010-2012, di tale esiguità da risultare incompatibili con l'affermata occupazione stabile dell'alloggio. Quindi i giudici affermano: siccome il ricorrente non ha validamente contestato il merito dell’ordinanza, il ricorso deve essere rigettato. Spese compesate. L’avvocato del cittadino marocchino, Vittorio Briganti, ha preannunciato ricorso al Consiglio di Stato.
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