Il Tirreno

Legale pagato in eccesso De Lauretis “condannata”

La direttrice generale dell’Asl dovrà risarcire 11mila euro, la vicenda legata alle spese per un avvocato quando era alla guida della sanità pisana

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PISA. Quelle spese legali liquidate all'avvocato che aveva assistito i dipendenti Asl in primo e secondo grado davanti alla Corte dei conti non andavano pagate. L’azienda sanitaria doveva versare al professionista solo gli importi fissati dalla magistratura contabile nella sentenza e non la cifra complessiva delle fatture presentate e poi saldate.

È la contestazione alla base della sentenza di condanna della Corte dei conti nei confronti di Maria Teresa De Lauretis, all’epoca dei fatti direttrice generale dell’Asl 5 di Pisa (e oggi alla guida dell’Asl di Massa Carrara) e di altri due funzionari della sanità pisana.

La dottoressa De Lauretis, 60 anni, livornese, nelle vesti di dg dell’Asl 5 dell'epoca (incarico che ricoprì dal settembre 2005 al febbraio 2011) Maria Teresa Lauretis, 60 anni, di Livorno, che aveva sottoscritto la delibera; Alessandro Armani, 48 anni, di Calci, funzionario responsabile del procedimento; e Maria Letizia Casani, 49 anni, nata a Ortonovo (Spezia) e residente a Livorno, direttore amministrativo che aveva espresso parere favorevole dovranno risarcire l’azienda con 33.881 euro, pari a una quota pro capite di 11.293 euro.

L’accusa è di illecito amministrativo per aver, “nelle loro rispettive funzioni, liquidato in modo illegittimo le parcelle emesse dai difensori di dipendenti dell’azienda sanitaria, andati assolti in un giudizio di responsabilità innanzi a questa Corte”. Le parcelle vennero liquidate tra il 2006 e il 2010 all'avvocato Giuseppe Toscano per un importo di 46.853 euro. Il conto derivava dalle fatture del professionista che per il suo lavoro chiedeva il legittimo compenso.

Le spese legali del primo grado sono cadute in prescrizione. I 33mila e passa euro da rimborsare all'Asl sono, invece, i soldi corrisposti al difensore delle parti prosciolte a titolo di spese legali per l'assistenza svolta nel giudizio di appello. Che per la Corte dei conti non dovevano essere a carico dell'azienda sanitaria.

Spiegano i giudici: “Di fronte alla presentazione all'amministrazione di una parcella difforme rispetto a quanto stabilito in sentenza, il dipendente non può ottenere l'integrale rimborso della stessa, restando a suo carico la parte di spese che, eventualmente, il suo difensore abbia a pretendere. L'amministrazione di appartenenza dell'assolto dovrà eseguire la sentenza e liquidare tali spese cosi come sono state liquidate dalla Corte, senza poter entrare nel merito e senza rimborsare anche eventuali altre spese fatturate dal legale di parte”.

Per l'Asl “il rimborso delle spese diverse da quelle liquidate in sentenza troverebbe il fondamento nel rapporto sostanziale tra dipendente e amministrazione di appartenenza che esulerebbe da quello scaturente dal giudizio di responsabilità”.

Pietro Barghigiani

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