Il Tirreno

Tribunale del riesame, primo round alla difesa

di Alessandra Vivoli
Tribunale del riesame, primo round alla difesa

La sentenza: non c’erano elementi sufficienti per ordinare le perquisizioni Dissequestrati agende e soldi a Kapur Munish, appunti a Nicola Fontanili

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CARRARA. Inchiesta “nero alle cave”: primo round alla difesa.

Le sentenze sono arrivate dopo meno di 24 ore. Il tribunale del riesame ha accolto le istanze presentate dalle difese dell’imprenditore indiano Kapur Munish e di Nicola Fontanili, entrambi iscritti al registro degli indagati nel fascicolo della Procura dove si ipotizzano i reati di frode fiscale e riciclaggio. Quindi non solo è stato dissequestrato tutto il materiale posto sotto sequestro al momento delle perquisizioni (soldi e agende per quel che riguarda Munish, fogli di appunti scritti a mano per Fontanili), ma viene anche riconosciuto, come sostenuto dalle difese, che gli elementi contenuti nella nota di servizio della Finanza non erano sufficienti a far scattare il decreto di perquisizione. Per quel che riguarda poi, nello specifico, la posizione di Nicola Fontanili, ci sarebbero anche elementi ulteriori emersi proprio in sentenza. A cominciare dalla fattura contestata nella relazione delle Fiamme Gialle e presentata dalla difesa in udienza al riesame: il blocco acquistato a 2300 euro a tonnellata non sarebbe stato venduto a 230 euro ma a 2750 a tonnellata. Proprio per questo motivo secondo il tribunale del riesame: «Non è possibile ravvisare i reati ipotizzati dall’ufficio di Procura».Sempre per Fontanili decade, nella sentenza del riesame, anche l’ipotesi di reato di frode fiscale: la sottofatturazione rilevata nella relazione della Finanza è relativa al 2013, potrebbe essere sanata nella dichiarazione del 2014: «Il reato in questione - si legge in sentenza- non è punibile in forma tentata».

La sentenza Fontanili: una fattura smonta l’ipotesi accusatoria. Ecco alcuni passi della sentenza emessa dal tribunale del riesame, composto da Giovanni Sgambati (presidente), Fabrizio Garofalo (giudice) e Elisabetta Congiusta (Got).

«Il quadro accusatorio si fonda su una serie di intercettazioni telefoniche e di attività di pedinamento ed osservazione, nonché, con riferimento al Fontanili, anche sull’esame di una fattura, la n. 12 del 22.4.2013 emessa dalla FM Trade s.r.l. nei confronti della Hermes Trading s.r.l. in cui si dava atto della cessione della prima e della seconda di 3 blocchi di marmo. In particolare, proprio con riferimento a tale fattura e grazie al collegamento con una telefonata emergeva che Eugenio Venezia contattava tale Monica, segretaria della Fontanili Nicola s.r.l. riferendole di fatturare per la successiva vendita il materiale lapideo (acquistato dalla FM Trade s.r.l.) a 230 euro a tonnellata, e specificando che comunque il valore effettivo di detto materiale corrispondeva a euro 2750 a tonnellata. Veniva prodotta in sede di udienza dalla difesa del Fontanili la predetta fattura, nonché una fattura attestante la cessione di un blocco di marmo dal peso di 17,380 ton. al prezzo di 2750 euro a tonnellata (per un totale di 47.795 euro) da parte della Hermes Trading s.r.l. alla società indiana Elegant Sales Corporation, nonché l’attestazione doganale relativa alla spedizione del blocco di marmo. Ne discende che, salvo che si tratti di documenti contraffatti o alterati, sembrerebbe che la Hermes Trading s.r.l. abbia acquistato dalla FM Trade s.r.l. un blocco di marmo da 17,380 tonnellate per un prezzo di 2300 a tonnellata e l’abbia rivenduto alla società indiana Elegant Sales Corporation al prezzo di 2750, con un’operazione che parrebbe quindi non essere compresa nel “sistema ampiamente collaudato di evasione fiscale”.

Non è possibile ravvisare i delitti ipotizzati dall’ufficio di Procura. Con particolare riferimento all’attività di evasione concretata nell’attività di sottofatturazione con riferimento a vendite effettuate nel 2013, non possono essere ancora indicati nella dichiarazione dei redditi (che non può che essere quella del 2014) e, di conseguenza ,non si può sapere se la futura imposta evasa, con riferimento a taluna delle singole imposte, sarà superiore a 30mila euro e l’ammontare complessivo degli elementi attivi sarà superiore al 5% dell’ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione o comune superiore ad un milione di euro».

Munish: dissequestrati anche i soldi. Il tribunale del riesame ha accolto l’istanza presentata dai legali Luca Pietrini e Cristina Cattani. E ha disposto il dissequestro di soldi e agende.

Anche qui è stata riconosciuta dai giudici l’insufficienza di motivazioni alla base del decreto di perquisizione e dei sequestri stessi. Non sarebbe maturato il rapporto di immediatezza tra le cose sequestrate e le ipotesi di reato contestate nella relazione della Finanza.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

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