Il Tirreno

Il Tar sgretola le nuove tariffe per il marmo

Assindustria e un altro folto gruppo di aziende del monte ottengono l’annullamento degli aumenti: si torna agli accordi

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CARRARA. Un altro durissimo colpo alle nuove tariffe del marmo: l’impianto messo in piedi dal sindaco Angelo Zubbani, dal vice e assessore al marmo Andrea Vannucci, e dal dirigente Marco Tonelli, con la disdetta degli accordi con Assindustria e il farraginoso calcolo del valore medio della produzione, è sgretolato dal Tar, con una sentenza dopo l’altra. L’ultima, dell’antivigilia di Ferragosto, riguarda il ricorso presentato da Associazione Industriali Massa-Carrara, Guglielmo Vennai Spa, Figaia Cave Spa, Successori Adolfo Corsi Carrara srl, Caro & Colombi Spa, Società Apuana Marmi - Sam srl, Tonini Cave Fantiscritti srl (che poi ha rinunciato), Gualtiero Corsi srl, Escavazione Marmi Campanili srl (tutte difese dall’avvocato Carlo Lenzetti); Gemignani e Vanelli Marmi di Gemignani Carlo e Vanelli Carlo & C. (avvocati Carlo Lenzetti e Mario Pilade Chiti); Guido M. Fabbricotti srl.

Grazie a questo successo al Tar, tutte queste aziende e Assindustria riescono a sospendere l’efficacia delle delibere e degli atti amministrativi con cui sono stati fissati gli aumenti del canone di concessione dal 5 all’8 per cento, e la nuova tarriffazione sulla base della legge regionale 78-98, fissati attraverso i valori medi dell’escavato. In pratica, queste aziende tornano ai canoni precedenti, quelli decisi in base agli accordi Comune-Assindustria. D’altra parte - aggiungiamo noi - quando un’amministrazione inserisce nel regolamento degli agri marmiferi che le tariffe devono essere concordate e poi invece agisce di propria iniziativa, ci sembra il minimo. Da anni, autorevoli esperti, a partire dal fiscalista Giulio Andreani, ripetono che la strada inattaccabile è quella, sulla base della sentenza della Corte Costituzionale del 95, di fissare un canone di concessione cava per cava, non prefissando un valore medio aleatorio del blocco, ma sulla base del principio dell’onerosità e temporaneità delle concessioni. A proposito: ma le concessioni non ci sono...

In particolare, il Tar accoglie il ricorso innanzitutto perché i ricorrenti contestano la violazione dell'articolo 7 della legge 241/1990 «per non avere l’Amministrazione comunale preventivamente comunicato l'avvio del procedimento, nonostante gli stessi accordi stipulati tra le parti prevedessero un tavolo di concertazione permanente idoneo anche a risolvere problematiche di natura straordinaria successivamente intervenute. Nel merito delle determinazioni assunte dal Comune viene, inoltre dedotto l’insussistenza dei presupposti per pervenire alla revoca in autotutela degli accordi precedentemente stipulati». «Non risulta - spiega il Tar - che il Comune abbia dato comunicazione dell’avvio del procedimento e la circostanza è ammessa da quest’ultimo che ne giustifica l’omissione con l’elevato numero dei destinatari». Spiega il Tar: «L’assunto non può essere condiviso, tenuto conto che l'ordinamento consente il ricorso alla comunicazione collettiva».

E non solo: sono illegittimi gli aumenti tariffari; con gli accordi sottoscritti nel 2008 e 2009, con validità sino al 31 dicembre 2015, le parti contraenti avevano espressamente convenuto che l'amministrazione avrebbe applicato, ai sensi dell'articolo 10 sexies del Regolamento comunale degli agri marmiferi, una tariffa unitaria inglobante sia il canone di concessione che il contributo legge regionale n. 78/1998.La deliberazione comunale impugnata pone nel nulla tale previsione facendo venir meno gli accordi stipulati con le associazioni di categoria e, pertanto, il presupposto per la sua applicazione. E, sottolinea il Tar, è insufficiente l'assunto dell'amministrazione che si sarebbe venuta "a determinare una situazione di estrema incertezza in ordine al regime sia economico che giuridico in materia di gestione complessiva dell'attività di escavazione… situazione che necessita di essere superata anche per evidenti ragioni di pubblico interesse". Insomma: frasi troppo generiche, mentre per cambiare gli accordi in essere sarebbe servito un vero e proprio avvio del procedimento, con fase istruttoria e confronto tra le parti. Oppure, anche se i giudici non lo dicono, cambiare il regolamento degli agri marmiferi e cassare una volta per tutte l’autogol della concertazione. Ma il regolamento avrà tempi lunghi per essere variato (visto che si vuole aspettare la Regione).

Massimo Braglia

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di Redazione web