Sicurezza
Emergenza 118, il Tar dà ragione all’Asl 1: il sindaco non decide
Annullata l’ordinanza con cui Simoncini voleva imporre una diversa organizzazione al “Pet” di Aulla
AULLA. Il Comune di Aulla non può intervenire sull’organizzazione del servizio di emergenza urgenza. Lo ha deciso il Tar, dando così ragione all’Asl 1 che aveva integrato con dei motivi aggiunti il suo ricorso contro il Comune di Aulla, rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Carrozza; e nei confronti della Pubblica Assistenza Croce Bianca di Aulla (non costituita in giudizio). L’Asl 1 voleva l'annullamento (con sospensione dell’esecuzione), dell'ordinanza del sindaco Roberto Simoncini, la n. 115 del 17 dicembre 2012 con la quale era stato ordinato all’Asl 1 di Massa-Carrara di «non sovvertire l'originario assetto del Pet (Punto Emergenza Territoriale di Aulla) in quanto diverse modalità organizzative, per le ragioni sovra esposte, possono seriamente mettere a repentaglio l'incolumità dei cittadini».
I giudici ricordano che il nuovo assetto organizzativo era stato determinato da una delibera della Regione Toscana che aveva ridotto il personale a bordo dei mezzi che gestivano il servizio di emergenza in virtù di linee guida che erano vincolanti per le aziende sanitarie. In particolare per la zona comprendente il Comune di Aulla era previsto l’impiego di un solo mezzo con medico a bordo nell’arco delle ventiquattro ore. Il Consiglio Comunale di Aulla e la Conferenza dei Sindaci della Lunigiana avevano chiesto che venisse conservato il precedente assetto, ma la Azienda non aveva potuto soddisfare la richiesta in ossequio alle direttive regionali ed allora era stata emanata l’ordinanza impugnata che aveva voluto raggiungere lo stesso obiettivo utilizzando i poteri contingibili ed urgenti del Sindaco.
Il ricorso è fondato - argomenta il Tar - perché «Il Comune non dispone di alcun titolo per ingerirsi nelle modalità di gestione del servizio sanitario per cui la censura di nullità per mancanza assoluta di competenza appare fondata; ma quand’anche si volesse ritenere che il Sindaco con il potere innominato di ordinanza, potesse comunque anche occuparsi di questioni attinenti all’organizzazione della sanità dovremmo comunque rilevare come non vi fossero i presupposti per adottare un’ordinanza contingibile e urgente. Non vi è alcuna emergenza da contrastare ma solo la convinzione che la nuova modalità organizzativa del servizio sanitario in loco potrà creare maggiori problemi alla popolazione; ma in casi come questi va impugnata la delibera regionale che ha fissato i nuovi criteri non si può surrogare la mancata impugnazione dell’atto di programmazione o di eventuali provvedimenti consequenziali con l’esercizio improprio di poteri concessi per altre finalità. Non sta al sindaco valutare se la sostituzione degli infermieri con i volontari avrebbe determinato un peggioramento del servizio tale da imporre un provvedimento che vorrebbe congelare la situazione precedente». Quindi, l’ordinanza deve essere annullata.
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