Sicurezza
Contributi per danni alle abitazioni nell’alluvione 2012
AULLA. Il Comune ha predisposto appositi avvisi a seguito della pubblicazione sul Burt n. 24 del 23 maggio scorso delle ordinanze commissariali che regolano la concessione dei contributi ad imprese...
AULLA. Il Comune ha predisposto appositi avvisi a seguito della pubblicazione sul Burt n. 24 del 23 maggio scorso delle ordinanze commissariali che regolano la concessione dei contributi ad imprese extra agricole e privati (immobili e veicoli) che hanno subito danni nell'alluvione del novembre 2012.
Autoveicoli - I privati potranno presentare la domanda di contributo presso l’ufficio protocollo del palazzo comunale entro il 22 giugno. Il contributo, che non può superare i 30mila euro, può essere richiesto per i veicoli danneggiati o distrutti di proprietà di persone fisiche di valore pari o superiore a 500 euro. Il contributo per i veicoli distrutti varia dal 75% al 60% del danno ammissibile, mentre per quelli danneggiati è pari al 75% del danno ammissibile.
Imprese - Potranno presentare la domanda di ammissione all’agevolazione, entro il 7 luglio, sull’apposito modulo disponibile sul sito web di Sviluppo Toscana spa e del Comune di Aulla. Il contributo sarà soggetto alle seguenti misure massime: fino al 75% per impianti, strutture, macchinari e attrezzature danneggiati o distrutti sulla spesa effettivamente sostenuta per il riacquisto/ripristino fino a un contributo massimo di 200mila euro; fino al 75% del danno medesimo per i beni mobili strumentali registrati distrutti o danneggiati, e nel limite massimo complessivo di 30mila euro per beneficiario.
Immobili - I beni danneggiati per i quali può essere richiesto il contributo, entro il 22 giugno presso l’ufficio urbanistica, sono le unità abitative o le parti comuni di immobili, destinati a abitazione principale, che a seguito di eventi alluvionali siano state: distrutte o totalmente inagibili; danneggiate o parzialmente inagibili. Il contributo è determinato nel seguente modo: per case distrutte o totalmente inagibili fino al 100% del valore; per abitazioni danneggiate o parzialmente inagibili fino al 75% del danno.
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