Sicurezza
Punto nascita, oltre il danno la beffa
I giudici amministrativi dichiarano improcedibile un ricorso dell’Asl ma a pagare dovrà essere il Comune di Pontremoli
PONTREMOLI. Per il Comune di Pontremoli, non solo il danno della chiusura del punto nascita, ma anche la beffa di dover pagare tremila euro di spese. E’ l’esito del ricorso al Tar presentato dall’Asl 1 - Massa Carrara, rappresentata e difesa dall'avvocato Domenico Iaria, contro il Comune di Pontremoli, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Montana.
Obiettivo del ricorso, era far annullare l'ordinanza del sindaco del Comune di Pontremoli n. 51 del 7 giugno 2012, con la quale era stato ordinato alla Azienda Usl 1 di Massa -Carrara di "revocare sin da subito e quindi non applicare o disapplicare ed annullare la procedura di gestione dei pazienti pediatrici e delle pazienti ostetrico- ginecologiche nel polo ospedaliero della Lunigiana"; e ancora, di ripristinare nelle more e provvisoriamente il modello di "gestione dei pazienti pediatrici e delle pazienti ostetrico-ginecologiche nel polo ospedaliero della Lunigiana”, e quindi riorganizzare la "struttura semplice ambulatoriale ostetrico-ginecologica... a ciclo diurno (e con presenza notturna e festiva) di appoggio ai servizi territoriali al pronto soccorso con modalità operative che sanciscano il seguente orario garantito: guardia attiva del personale sia medico che ostetrico nei giorni feriali dalle 8 alle ore 20 ed il sabato dalle ore 8 alle 14; il sabato pomeriggio dalle 14-20 nei festivi e nei notturni è garantita una presenza del personale sia medico che ostetrico o con altra forma organizzativa idonea".
I giudici ricostruiscono l’iter del punto nascite, a partire dalla prima determinazione, quella del 2 febbraio 2011 con la quale la dottoressa De Lauretis, quale Commissario dell’Azienda Usl n. 1 di Massa e Carrara disponeva la chiusura del punto nascite di Pontremoli e l’adozione di un modello organizzativo che prevede la concentrazione delle nascite presso il Dipartimento Materno Infantile dell’Ospedale di Massa; il provvedimento era impugnato da alcuni cittadini di Pontremoli, ma il relativo ricorso era respinto dal Tar nel dicembre 2011. Nei primi giorni di giugno del 2012, l’Asl 1 cominciava a dare applicazione ad un nuovo modello di gestione, a cui faceva seguito l’ordinanza del Comune per revocare quello stesso modello di gestione.
Il ricorso, argomenta il Tar, deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. E’ infatti intervenuta l’ordinanza 7 luglio 2012 del sindaco di Pontremoli. Secondo i giudici fiorentini, «Con tutta evidenza, si tratta di un’ordinanza sindacale che non si è limitata a prendere atto della cessazione degli effetti della precedente ordinanza 7 giugno 2012 n. 51 (come potrebbe sembrare in una prospettiva limitativa), ma che ha operato una vera e propria rimeditazione del contenuto e dei presupposti della precedente ordinanza sindacale». Con termini tecnici, il Tar osserva che «la successiva ordinanza 7 luglio 2012 n. 73 ha “virato” decisamente oggetto, individuando il comportamento oggetto di intervento nella sostanziale anticipazione “in via di fatto” del nuovo modello di gestione portato dalla delibera 11 giugno 2012 n. 240 del direttore generale dell’Asl (oggetto di separata impugnazione) ad un periodo in cui non era ancora intervenuta la formale adozione del nuovo modello da parte degli organi deliberativi dell’Asl».
Al tirar delle somme, rimane la sostanza: il Tar dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse il ricorso dell’Asl, e condanna il Comune di Pontremoli a pagare tremila euro più Iva.
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