Attenzione
Fotovoltaico, primo sì all’impianto
Annullato il divieto della Provincia, l’istanza sarà riesaminata
ALBIANO MAGRA. Passo avanti per l’impianto fotovoltaico alla Serra di Albiano Magra, promosso dalla società Gieffe Impianti di Franco Grigoletto. La società ha infatti vinto il ricorso al Tar, presentato - a cura dell’avvocato Nicola Ceccuzzi - contro la Provincia di Massa-Carrara. Obiettivo del ricorso era di far annullare la determinazione del dicembre del 2011, con cui il dirigente del Settore Ambiente-Energia della Provincia aveva rigettato l’istanza di autorizzazione unica per la costruzione ed esercizio di un impianto fotovoltaico a terra alla Serra di Albiano Magra/La Serra. Con il ricorso si voleva far annullare anche la relazione istruttoria intersettoriale dell'8 novembre 2011 svolta tra i settori interni della Provincia (Ambiente-Energia, Pianificazione Rurale e Pianificazione Territoriale) secondo la quale l'istanza presentata era caratterizzata da "carenze documentali e cartografiche del progetto".
L’istanza, ricordano i giudici amministrativi, era stata rigettata sulla base di tre motivi: divieto di fare trasformazioni urbanistiche in alcune aree specifiche (in sigla indicate come “Sai”) individuate dal Piano Strutturale del Comune di Aulla; superamento dei limiti imposti dalla legge regionale 11/2011 poiché la superficie dell’impianto fotovoltaico è superiore al 10 % della superficie agricola utile; per possesso di terreni agricoli in altro comune che non potevano essere computati ai fini della nuova attività.
La società Gieffe Impianti aveva presentato una serie di motivazioni a difesa del proprio operato, ricordando fra l’altro che sia riguardo al rischio idrogeologico che al rischio abbagliamento erano stati presentati appositi studi; inoltre per gli impianti come quello da autorizzare di potenza inferiore ai 200 Kwh era possibile ammettere la realizzazione degli impianti anche nelle aree individuate dalla Regione come non idonee ai sensi della legge regionale 11/2011 laddove esse siano caratterizzate da degrado. Infine l’autorizzazione può essere rilasciata anche come variante allo strumento urbanistico per cui è necessario motivare perché non si ritiene di poter modificare lo strumento urbanistico vigente.
Il Tar ha accolto il ricorso perché il diniego doveva essere preceduto dalla comunicazione dei motivi che impedivano il suo accoglimento, come previsto dalla legge 241 del 90. Il Tar quindi spiega che il riesame dell’istanza della ditta «consentirà anche di tener conto dei nuovi terreni agricoli di cui la ditta ha acquisito la disponibilità».
Non è detto che l’impianto fotovoltaico sarà autorizzato, ma questa volta la Provincia dovrà spiegare in modo opportuno «le ragioni che non consentono di utilizzare la facoltà concessa dalla legge di derogare allo strumento urbanistico». Per ora, la determinazione dirigenziale di stop è annullata.
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