La manifestazione
«Diritti di superficie, vigilate sul prezzo»
MASSA. Vigilare sulle stime di valutazione dei diritti di superficie delle aree Peep messe in vendita dal Comune. L’invito e il consiglio parte dal Movimento 5 Stelle che si inserisce nel dibattito,...
MASSA. Vigilare sulle stime di valutazione dei diritti di superficie delle aree Peep messe in vendita dal Comune. L’invito e il consiglio parte dal Movimento 5 Stelle che si inserisce nel dibattito, sempre aperto, sulla congruità dei prezzi di vendita. Alcune forze politiche hanno puntato l’indice infatti sui costi e ritengono che vadano abbassati anche in maniera significativa.
«La possibilità per i Comuni di procedere alle dismissioni - spiega M5S - deriva dalla finanziaria del 1999, che conferisce ai Comuni il potere di cedere i propri diritti, e di rendere perciò i superficiari pieni proprietari della propria abitazione, a fronte del versamento di un prezzo convenzionato.Il calcolo di tale prezzo, è stato spesso oggetto di aspre critiche e attenzioni, soprattutto per il fatto che la sua valutazione è rimessa a un giudizio tecnico effettuato annualmente dal Comune, sul valore medio venale dell' intera area PEEP.
Per determinare il prezzo di vendita proposto ai singoli proprietari, la legge prescrive che, partendo dal valore sopra indicato, si deve calcolarne il 60% per l' intera area, e dividersi il risultato ottenuto per ogni superficiario, ciascuno per la propria quota millesimale.
L'accertamento di tale valore, è dettato quindi dalle esigenze degli uffici tecnici, che, essendo obbligati a stimare il valore di mercato medio del terreno, possono agire all' interno di una discrezionalità tale da determinare notevoli disparità di trattamento da area ad area, da comune a comune, da provincia a provincia, spesso senza alcuna reale motivazione, se non quella di far cassa.
Proprio in tal senso invitiamo i cittadini a vigilare su queste stime, oltre ad esortarli a richiedere copia delle valutazioni tecniche effettuate dagli uffici tecnici, e, se del caso, ad impugnare tale stima dinnanzi al Tribunale Ordinario - non al Tar - per accertare il reale prezzo da applicarsi secondo l'art. 31 comma 48 l. 448/1998. Qualora il giudice accerti che il prezzo stabilito non sia congruo, il Comune può essere condannato a vendere il terreno alla diversa e minore cifra accertata».
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