Attenzione
Danno erariale, «condannati solo per aver cambiato idea»
MASSA. Il sindaco non ci sta e annuncia ricorso contro la sentenza della Corte dei Conti che ritiene lo stesso Roberto Pucci e il dirigente degli affari legali Massimo Bertozzi responsabili di danno...
MASSA. Il sindaco non ci sta e annuncia ricorso contro la sentenza della Corte dei Conti che ritiene lo stesso Roberto Pucci e il dirigente degli affari legali Massimo Bertozzi responsabili di danno erariale in relazione alla viocenda della causa di lavcoro promossa dalla dipendente (e segretaria della Cgil) Patrizia Bernieri.
Dalla lettura della sentenza della Corte dei Conti, sostengono i legali di Pucci e Bertozzi, emergono profili di irragionevolezza, di difetto di istruttoria e di carenza della motivazione. In estrema sintesi, dicono, la Corte non ha esaminato in concreto, consultando gli atti processuali messi a disposizione nella fase istruttoria, il rischio di perdere anche nella causa di appello, limitandosi ad evidenziare l’illogicità del comportamento degli amministratori per aver, prima fatto appello, poi rinunciato e preeferito chiudere la controversia con una transazione».
La Corte, inoltre, (seguiamo ancora le tesi degli avvocati del Comune) «non accenna a nessun elemento processuale dal quale avrebbe dedotto che il Comune aveva possibilità ragionevoli di ribaltare, in appello, la sentenza negativa del primo grado di giudizio. E neanche ha tenuto in alcun conto la totale soccombenza (termine giuridico traducibile con: sconfitta ndr.) in rito, nel merito e sulle spese, che il Comune aveva subito davanti al giudice del lavoro». Nè tiene conto della sconfitta, avvenuta dopo la proposizione dell’appello (e al parere legale che lo supportò), che il Comune subì davanti alla Corte di appello di Genova, che respinse la richiesta di sospensione dell’esecutività della sentenza di primo grado avanzata dallo stesso Comune. «Per giurisprudenza costante – dicono gli avvocati – il giudice d’appello nell’istanza cautelare valuta se vi sia “un buon diritto” di chi fa la richiesta e il pericolo che il tempo fra la presentazione del ricorso e la discussione nel merito di esso possa rendere inapplicabile l’eventuale giudizio favorevole al ricorrente; e in questo caso aveva respinto l'istanza del Comune». La Corte, infine, non avrebbe neppure esaminato la sentenza di primo grado per dedurne eventuali profili di criticità che avrebbero potuto indurre il giudice di appello a riformarla.
Insomma, è la tesi degli avvocati, la sentenza ha attribuito responsabilità erariale al sindaco e al dirigente semplicemente perchè hanno “cambiato idea” sul al parere che ha condotto all’appello. «Omettendo, però, ogni doverosa indagine per comprendere se la scelta di transigere sia stata dannosa per il Comune, o piuttosto non abbia determinato un risparmio di ulteriori gravose spese».
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