Il Tirreno

Distributori automatici, la gara era irregolare

Il Tar boccia le procedure del liceo artistico “Gentileschi”: l’apertura delle buste deve sempre avvenire in seduta pubblica e non riservata. Dovrà risarcire i danni

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CARRARA. Era irregolare la gara per il servizio di somministrazione di bevande tramite distributori automatici del liceo artistico “Artemisia Gentileschi”. Lo ha deciso il Tar, che ha accolto il ricorso presentato dalla ditta Supermatic, rappresentata e difesa dagli avvocati Ivan Marrone e Dario Rigacci; il ricorso era stato presentato contro lo stesso liceo e il Ministero dell'Istruzione, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato; e nei confronti di Snack & Drink e di Ivs Italia. Nel mirino la gara per l'affidamento del servizio di somministrazione di bevande tramite distributori automatici e, in particolare, la lettera di invito del 25 agosto 2011, i verbali di gara, il provvedimento di aggiudicazione in favore della Snack and Drink di G. Bonotti & C... La Supermatic chiedeva anche il risarcimento dei danni. La lettera d’invito, si ricorda, stabiliva l’assegnazione di massimo 50 punti per la valutazione delle caratteristiche qualitative dei prodotti offerti; massimo 30 punti per il contributo economico offerto alla scuola; massimo 20 punti per le modalità organizzative (tempi e modi della fornitura). Nonostante la richiesta di presenziare all’apertura delle buste, la Commissione riteneva di procedervi in seduta riservata il 17 ottobre 2011. Il successivo 24 ottobre Supermatic riceveva comunicazione dell’aggiudicazione della gara in favore della ditta Snack and Drink di G. Bonotti & C. .

I giudici amministrativi accolgono il ricorso in quanto ritengono anch’essi illegittimi la lettera d’invito, e gli esiti del procedimento per violazione del principio di segretezza delle offerte, di imparzialità e trasparenza. Innanzitutto, si fa notare, è illegittimo l'inserimento, nell'ambito di un'unica busta, tanto dell'offerta tecnico-funzionale, quanto di quella economica, perché - fanno notare - così «viene a determinarsi un'inammissibile commistione tra gli elementi tecnici e quelli economici dell’offerta stessa. Infatti, nel caso di aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, le offerte economiche devono restare segrete». Inoltre, la fase di apertura dei plichi contenenti la documentazione amministrativa e la verifica della stessa, nonché quella di apertura delle buste con le offerte economiche devono sempre avvenire in seduta pubblica. E l’apertura delle buste non poteva avvenire in seduta riservata. Per quanto riguarda i danni (si trattava di gara annuale), il Tar reputa ragionevole che l’utile netto sarebbe stato di 15mila euro; tenuto conto del numero delle imprese partecipanti alla gara, in numero di tre, il danno secondo i giudici può essere quantificato in 5mila euro. Il danno emergente, riferito ai costi sopportati per la partecipazione alla gara, viene quantificato nel 5% di tale importo, ossia 250 euro. In totale, 5.250 euro più gli interessi e rivalutazione monetaria. (m.b.)

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