Italia
«Caro Andreani, basta con i sofismi»
L’associazione Cara Carrara: «Il valore di riferimento è quello di vendita, lo dicono la legge regionale e il regolamento»
CARRARA. Pronta replica dell'associazione Cara Carrara al fiscalista Giulio Andreani in relazione alla sua analisi sul dato da prendere a riferimento per tassare la produzione delle nostre cave. In sostanza, secondo Andreani, il prezzo base per la tassazione «è costituito dal valore del materiale in cava e non corrisponde a (e non può essere quindi confuso con) quello di vendita e tanto meno con quello di vendita all'estero o anche solo presso depositi ubicati al di fuori dell'area di escavazione».
Una interpretazione, quella del tributarista e fiscalista Andreani, che non va giù all'associazione, che porta innanzitutto come capisaldi della confutazione alcuni testi legislativi.
Innanzitutto, la legge regionale 78-98, che parla espressamente di "valore di vendita" quale base per l’applicazione dei canoni: "Per l`estrazione di materiali ornamentali il titolare dell`autorizzazione deve versare al Ccomune un contributo rapportato alla quantità e qualità del materiale ornamentale estratto, in applicazione degli importi stabiliti dal comune stesso, nel limite massimo del 5 per cento del valore di vendita del materiale». Non solo: «Per sgomberare il campo da ogni equivoco è a nostro avviso opportuno e sufficiente, senza inciampare in inutili sofismi, richiamare l'articolo 10 del regolamento degli agri marmiferi che testualmente recita: " Il concessionario è tenuto a corrispondere al comune un canone, determinato in relazione al valore di mercato della produzione della superficie in concessione secondo la previsione dell'art 32 comma 8 legge 23/12/1994 n° 724». E specifica l’associazione: «La disposizione di legge di rango superiore citata recita testualmente : "A decorrere dal 1° gennaio 1995 i canoni annui per i beni appartenenti al patrimonio indisponibile dei comuni sono, in deroga alle disposizioni di legge in vigore, determinati dai comuni in rapporto alle caratteristiche dei beni, ad un valore comunque non inferiore a quello di mercato, fatti salvi gli scopi sociali».
Secondo Cara Carrara non ci sono dubbi: «Per comprendere la lineare ed esplicita interpretazione che sottende al concetto di valore di mercato della produzione quale presupposto per la determinazione di una concessione vorremmo invitare i nostri concittadini a riflettere per un attimo sulla definizione di valore di mercato: "Per valore di mercato si intende, in linea generale, il controvalore (solitamente in denaro) di un bene nell'ambito della compravendita dello stesso in un mercato tra parti consapevoli". Semplificando ulteriormente per assicurare la massima comprensibilità sottoponiamo questa ulteriore riflessione: "Chi, partendo dal valore di mercato determina il canone di affitto delle abitazioni, il proprietario o l'affittuario? Infine, l'affitto di una casa a due passi dal mare può forse avere lo stesso valore di una casa ubicata nei paesi a monte?».
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