Attenzione
La Corte dei conti: bilancio inattendibile
La magistratura contabile bacchetta il Comune sugli attivi risalenti al 2006 e sulllo stato patrimoniale dell’ente
MASSA. La Corte dei Conti lancia l’allarme sui conti del Comune e con una delibera depositata il 3 maggio scorso, e relativa al bilancio del 2010, avverte consiglio comunale, sindaco, collegio dei sindaci dei revisori, della necessità di una correzione di rotta. Nelle cinque pagine del documento, la Corte (presidente Vittorio Giuseppone, relatore Laura D’Ambrosio) “avvisa” il consiglio comunale della necessità di promuovere misure correttive o compensative. Alle specifiche pronunce (le cose ritenute gravi, insomma) la Corte aggiunge una serie di osservazioni su criticità e/o irregolarità non gravi.
Due le contestazioni principali della Corte pronunciate dopo aver sentito ancora, il 3 maggio scorso, in sede di contradditorio l’assessore al bilancio Alessandro Volpi, il dirigente responsabile dei servizi finanziari e funzionario contabile. La prima riguarda la presenza dei residui attivi del titolo 1,111 e VI vetusti (esclusi i depositi cauzionali), costituiti in anni precedenti il 2006, in misura considerevole in rapporto agli stessi residui al 31 dicembre 2009. La Corte, pur prendendo atto delle giustificazioni prodotte dal Comune, solleva dubbi sulla veridicità e attendibilità delle partite conservate nella gestione residui con ripercussioni negative sul risultato di amministrazione e, in assenza di un corrispondente accantonamento del fondo svalutazione crediti nell’ambito dell’avanzo di amministrazione, comporta un potenziale rischio per la tenuta degli equilibri di bilancio dell’ente degli esercizi futuri.
La seconda specifica pronuncia riguarda invece il conto del patrimonio comunale. Si accerta — dicono i magistrati — l’inattendibilità del conto del patrimonio, in considerazione del mancato aggiornamento dell’ inventario. Tale situazione è da rimuovere o da superare, in quanto rende inattendibile la rappresentatività dei dati e dei documenti del rendiconto. Tale fenomeno — si insiste — è stato già rilevato e segnalato dalla Sezione in sede di esame del rendiconto 2009 e del precedente rendiconto 2008. Proprio la persistenza nel tempo del mancato aggiornamento dell’inventano orienta la Corte a ritenere inattendibile la rappresentatività dello stato patrimoniale dell’Ente e degli atti di rendiconto.
Inattendibile è una parola che pesa come un macigno ma che, vedi l’articolo sotto, l’assessore colloca in quadro di superamento effettivo, cioè già nel rendiconto 2011.
A completezza del quadro, comunque, ecco le altre osservazioni della Corte dei conti relative alle criticità o irregolarità “non gravi”. Intanto c’è la questione della copertura della spesa corrente. Emerge che l’Ente — sta scritto — ha utilizzato entrate di natura eccezione, che superano le spese non ricorrenti ivi indicate. La destinazione della differenza a copertura di spese correnti a carattere ripetitivo, ha influenzato i risultati dell’esercizio 2010 e tuttavia si rappresenta che tali risorse non possono di per sé costituire una fonte di finanziamento consolidata per il bilancio dell’Ente.
E si continua. La possibile mancata destinazione delle economie derivanti dalla rinegoziazione del debito per finanziare gli investimenti, costituisce una criticità. Per la Corte costituisce un comportamento non avveduto oltre che una soluzione economicamente poco conveniente e suggerisce di destinare tale economie «al finanziamento della spesa in conto capitale».
Altre osservazioni. La consistenza dei debiti di finanziamento, non assistiti da contribuzioni, risulta superiore al 120% rispetto alle entrate correnti, in presenza di un risultato di gestione negativo. In definitiva secondo al Corte il risultato della gestione corrente è risultato negativo nel 2008 e nel 2010 e positivo solo nel 2009. Tale situazione, pur in presenza di un avanzo di amministrazione, è sintomo di una presunta strutturale mancanza di entrate di natura ricorrente e stabile destinate a finanziare le spese correnti.
Infine, è emersa una grave irregolarità nella definizione delle poste economico-patrimoniali, da cui si deduce una scarsa cognizione del patrimonio dell’ente e delle sue potenzialità. Ciò preoccupa – sostiene la Corte – in quanto, alla luce di una potenziale situazione strutturalmente deficitaria dell’Ente, potrebbe richiedere la predisposizione di un piano di dismissioni immobiliari.
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