Sicurezza
Imu, alluvionati non esenti Simoncini: risorse in calo
Il sindaco: «Aliquote ancora da stabilire, non ci piace face i gabellieri dello Stato Quest’anno avremo minori trasferimenti per un milione e 100mila euro»
AULLA. Gli aullesi alluvionati, i proprietari di case, una certezza, da oggi, ce l’hanno: non saranno esentati dall’Imu.
Come spiega il sindaco di Aulla, Roberto Simoncini, l’imposizione dell’Imu è un passo obbligato o quasi: «Purtroppo, abbiamo avuto minori trasferimenti dallo Stato per quasi 800mila euro nel 2011 e per l’anno in corso è previsto che arrivino un milione e 100mila euro in meno. Ci sarà l’Imu, anche se ancora non sappiamo quali aliquote applicheremo, quale sarà l’entità per il cittadino proprietario di un immobile. Ma di certo, il ruolo di gabellieri per lo Stato non ci piace».
Ricordiamo che con la riforma del federalismo fiscale, è stata introdotta una nuova tassa, l’Imposta Municipale Unica (Imu), che sostituisce sia l’Irpef sui redditi fondiari delle seconde case, sia l’Ici, introdotta nel 1992 e presto diventata una delle entrate più importanti nel bilancio dei Comuni, prima di essere abolita per le prime case nel 2007.
L’Imu si applica sul possesso degli immobili, ivi inclusa l’abitazione principale (cosiddetta “prima casa”).
Il gettito fiscale è in parte destinato alla copertura delle spese pubbliche locali e in parte a quelle statali. L’imposta Imu è fissata nel decreto Monti a un’aliquota ordinaria dello 0,76per cento e a un’aliquota ridotta: dello 0,4% per l’abitazione principale.
Viene riconosciuta ai Comuni la facoltà di modificare entrambe le aliquote al ribasso o al rialzo di 0,3 punti percentuali sull’aliquota ordinaria e di 0,2 punti percentuali sull’aliquota ridotta.
Ai soggetti passivi dell’imposta municipale sugli immobili è riconosciuta la detrazione di 200 euro sull’imposta Imu dell’abitazione principale e la detrazione di 50 euro per ogni figlio, di età inferiore a 26 anni, domiciliato nell’immobile in questione, fino a un massimo di 400 euro di detrazioni Imu per numero di figli.
Il presupposto dell’imposta è il possesso di beni immobili. Per beni immobili si intendono fabbricati o terreni, compresa l’abitazione principale e le sue pertinenze. Il decreto indica come abitazione principale «l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente».
Per pertinenze, sempre secondo il decreto, si intendono “esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità a uso abitativo”.
Gianluca Uberti
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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