Il Tirreno

Sentenza del Tar sei anni dopo il ricorso contro l’Agenzia regionale: non è nostra competenza

Soldi revocati, tutto da rifare

Uno scorcio della Lunigiana
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Uno scorcio della Lunigiana

Il Consorzio Lunigiana Turistica deve rivolgersi al tribunale ordinario

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 AULLA. Dovrà essere il tribunale ordinario, e non il Tar, a stabilire se il Consorzio Lunigiana Turistica ha diritto al rimborso dei contributi per l'annualità 2001, prima concessi dall'Apet - l'Agenzia promozione economica della Toscana - nel 2002 e nel 2003, poi revocati nel 2005. Anche il ricorso al Tar è di sei anni fa, ma arriva a sentenza solo oggi, nel 2011, e poi per sentirsi dire che bisogna ricominciare da capo.  Una vicenda complessa, quella che nasce a metà Anni 2000 e che vede protagonista il Consorzio, un'organizzazione di imprese e di enti pubblici nato per la promozione turistica del territorio della Lunigiana.  Ed era stato per perseguire i propri scopi che aveva presentato all'Agenzia per la promozione economica della Toscana (Apet) la domanda per la concessione di contributi relativi al bando pubblico Docup 2000/2600 obiettivo 2, per l'accesso ai contributi alle imprese misura 1.4 azione 1.4.2; era stato presentato un apposito progetto "Relativo all'annualità 2001", con inseriti vari obiettivi di promozione commerciale.  I decreti Apet n. 507 del 22.11.2002 e n. 72 del 4.4.2003 ammettevano il progetto a finanziamento per un investimento di 60.000 euro concedendo un contributo pari a 30.000 euro. A fronte di una spesa effettiva di 43.532,27 euro, di cui 21.766,13 da erogarsi a mezzo finanziamento, il Consorzio, che era in attesa dell'erogazione del contributo, riceveva invece una lettera dell'Apet che comunicava al contrario la revoca del contributo e del finanziamento a seguito del decreto dirigenziale n. 261 del 25.7.2005; decreto dirigenziale che non risulta ricevuto dal Consorzio.  Una richiesta di chiarimenti del Consorzio consentiva di ottenere dall'Apet alcune tabelle sulla rilevazione dei pagamenti effettivamente sostenuti e dei recuperi effettuati da intendere come motivazioni relative al provvedimento di revoca.  Nel suo ricorso, il Consorzio sostiene che non vi sia una motivazione della revoca, sottolineando che delle tabelle non possano intendersi come motivazione; si contesta inoltre il fatto che l'Apet non avesse inviato preventivamente la comunicazione di avvio del procedimento di revoca.  Da parte sua l'Apet ha innanzitutto eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo; e ha poi aggiunto che in realtà i motivi della revoca del contributo e del finanziamento si potevanoo desumere dalla lettura della nota inviata, in particolare per quanto riguarda il superamento della percentuale di tolleranza della rendicontazione ammessa in meno rispetto al contributo richiesto. Fra l'altro, si spiegava di aver escluso dalla rendicontazione delle spese un incarico di consulenza di 2.151 euro, e la locazione della sede della Menhir Viaggi per 9.296,22 euro.  Ma ora, sei anni dopo, il Tar spiega di non poter ammettere il ricorso: il Consorzio dovrà rivolgersi al tribunale ordinario per dirimere la controversia. Le spese? Compensate. M.B.

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