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Scommesse ok al Carrara Point

Raccolta di scommesse on line
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Raccolta di scommesse on line

Il titolare Michele Cargiolli, tifosissimo azzurro, ha il via libera dal Tar

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 CARRARA. Al Carrara Point di Michele Cargiolli, tifosissimo azzurro, si potrà continuare a scommettere on line con la Goldbet Sportwetten, bookmaker austriacO con sede nel Tirolo. Lo ha deciso il Tar, con una sentenza che - insieme ad altre analoghe proprio di questi giorni - è destinata a far discutere.  Quella del Tar, sul piano tecnico, è una ordinanza relativa al ricorso presentato alcuni mesi fa da Michele Cargiolli - assistito dagli avvocati Augusto Dossena e Giulio Marinelli di Firenze - contro la Questura di Massa-Carrara. Obiettivo del ricorso era quello di far annullare il decreto emesso dal questore di Massa-Carrara nello scorso agosto, con il quale si rigettava l'istanza di rilascio della licenza per l'attività di scommesse sulla base dell'articolo 88 del Tulps (Testo unico di pubblica sicurezza).  In sostanza, per esercitare l'attività di Centro trasmissioni dati (le scommesse sono gestite dal bookmaker) occorre che il gestore dell'attività abbia l'autorizzazione di pubblica sicurezza.  Quest'ultima autorizzazione si rilascia sia sulla base dei requisiti soggettivi di moralità, incensuratezza e garanzia di ordine pubblico, sia che si intenda lavorare con un bookmaker con concessione Aams (Monopoli di stato). Qui è il punto: il bookmaker ha la concessione estera, in Austria, e non è soggetto all'amministrazione autonoma dei monopoli italiani. La Questura aveva negato l'autorizzazione proprio per quest'ultimo punto, ma secondo gli avvocati di Cargiolli (e di Goldbet Sportwetten) questo diniego va contro i principi dell'Unione europea; insomma, saremmo di fronte ad un atteggiamento protezionistico e anticoncorrenziale.  In sostanza: non si può inserire sotto una normativa tipicamente di pubblica sicurezza, un aspetto così prettamente comunitario come quello relativo al tipo di concessione (italiana o estera) in possesso del bookmaker.  E i giudici amministrativi hanno accolto l'impostazione degli avvocati di Cargiolli: innanzitutto, scrivono che vi sono «consistenti dubbi interpretativi circa la compatibilità comunitaria del sistema concessorio-autorizzatorio disciplinato, in materia di scommesse, dal legislatore italiano»; perplessità, aggiunge il Tar, «che rilevano non in assoluto, bensì in considerazione delle modalità con cui tale sistema è stato in concreto disciplinato ed attuato». Ricordano che pochi giorni fa, su un caso praticamente identico, la stessa sezione ha sollevato una questione interpretativa alla Corte di giustizia Europea. Per questo, ha accolto la richiesta di sospensione cautelare; condanna il Ministero al pagamento di duemila euro di spese; e sospende il giudizio che dovrà essere ripreso entro novanta giorni dalla comunicazione della decisione della Corte europea di Giustizia. Insomma, Michele Cargiolli può esultare. L'attività va avanti, ci sono decine di casi analoghi in tutta Italia, sarà la Corte di giustizia europea a valutare se il Testo unico di pubblica sicurezza può o meno intervenire sulla tipologia del bookmaker. M.B.

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