Il Tirreno

MULTE COL TELELASER

La Cassazione dà ragione al Comune di Massa

I pm Soffio e Manotti titolari dell’indagine
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I pm Soffio e Manotti titolari dell’indagine

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 MASSA. Sono valide le multe per superamento dei limiti di velocità rilevato dal telelaser anche se all'automobilista non viene consegnato «lo scontrino con la stampa dei dati relativi alla velocità e alla targa del veicolo». Lo stabilisce la Cassazione. In questo modo i supremi giudici - con la sentenza 23212 - hanno dato ragione a un ricorso del Comune di Massa contro la decisione del tribunale di Massa che aveva annullato la multa non corredata dallo scontrino. Il verbale, in precedenza, era già stato annullato anche dal giudice di pace al quale si era rivolto Cesare L., l'automobilista multato.  Secondo il tribunale di Massa l'uso del telelaser era legittimo ma «poteva sussistere un non corretto rilevamento dell'oggetto in movimento da parte dell'agente, specie in relazione all'orario notturno e alla presenza di traffico». Questo punto di vista è stato bocciato dalla suprema corte che ha sottolineato che è «legittima la rilevazione della velocità effettuata a mezzo di telelaser, apparecchiatura che non rilascia documentazione fotografica nell'avvenuta rilevazione nei confronti di un determinato veicolo, ma che consente unicamente l'accertamento della velocità in un determinato momento, restando affidata alla attestazione dell'organo di polizia stradale la riferibilità della velocità proprio al veicolo dal medesimo organo individuato».  Adesso Cesare L. deve vagliare non solo la multa ma anche 250 euro per onorari, 220 per diritti, 80 euro per le spese del giudizio di appello, più altri 600 euro di spese per onorari e diritti del giudizio di Cassazione.

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