Il Tirreno

Il Tar: illegittimo lo stop all'edilizia

L’hotel Vienna in via Magliano a Ronchi
◗
L’hotel Vienna in via Magliano a Ronchi

"Salvaguardia valida solo in alcuni casi". Accolto il ricorso dell'hotel Vienna

2 MINUTI DI LETTURA





 MASSA. "Le misure di salvaguardia del Piano strutturale non possono produrre un blocco generalizzato e indiscriminato dell'attività edilizia". È con questa motivazione che il Tar di Firenze ha accolto il ricorso di un albergatore che si era visto bloccare la domanda di trasformazione della sua pensione in abitazioni. Aprendo così una falla nel sistema di tutela urbanistico adottato dal Comune.  Una falla che potrebbe trasformarsi in cascata se altri cittadini o imprese che si sono visti stoppare i loro progetti si rivolgessero anch'essi al tribunale amministrativo. Anche perchè la sentenza del Tar sembra considerare illegittima l'intera norma di salvaguardia.  Il caso riguarda l'hotel Vienna di via Magliano a Ronchi. Nel 2006, il proprietario, Armando Raschi, chiede al Comune la rimozione del vincolo di destinazione alberghiera, ottenendo parere favorevole. Nel maggio 2008, presenta la Dia per la demolizione e la ricostruzione della palazzina per trasformarla da albergo in appartamenti. Nel maggio 2009, però, il consiglio comunale adotta il Piano strutturale e, con esso le misure di salvaguardia. E, poco dopo, comunica a Raschi l'incompatibilità del suo intervento con quanto prevede la salvaguardia.  L'albergatore, allora, si rivolge al Tar, affidandosi agli avvocati Francesca Abeniacar e Manuela Aiazzi. E i giudici amministrativi, con una sentenza depositata lo scorso martedì, gli danno ragione. "La legge - argomenta il Tar - stabilisce che ogni provvedimento amministrativo deve essere motivato. La misura di salvaguardia deve dunque specificare la norma violata e quali sono gli aspetti del progetto che contrastano con le previsioni urbanistiche che il Comune intende adottare o ha già adottato". Ma se la norma di salvaguardia "è basata solo sulla necessità di approntare il regolamento urbanistico, non ancora adottato, allora si risolve in un blocco generalizzato e indiscriminato della'attività edilizia" ritenuto contra-legem. Inoltre, argomentano ancora i giudici, "solo il contrasto con una destinazione di zona, con la localizzazione di previsioni edificatorie, o con una programmazione siappur non definitiva, specificata nel Piano strutturale adottato o nel Regolamento urbanisitico in itinere, rende legittima la misura di salvaguardia». In altre parole: lo stop ci può essere solo se è già indicata la destinazione d'uso di quella determinata area.  Il Tar ha invece respinto la richiesta di risarcimento per i danni che il titolare avrebbe subito con il blocco della Dia, che avrebbe vanificato l'allettante proposta di acquisto dell'immobile avanzata dall'impresa Barbieri. C.F.

Non lasciare decidere l'algoritmo:

scegli Il Tirreno per le tue notizie su Google

Cronaca flash

La manifestazione

Firenze, oltre 2.000 studenti in corteo: «Se ci togliete il futuro noi vi blocchiamo il presente»

di Redazione Firenze