Il Tirreno

Circoli privati, Endas sconfitto al Tar

Il bancone di un locale
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Il bancone di un locale

Voleva cancellare il regolamento comunale sulla somministrazione di bevande e alimenti

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 CARRARA. Il colosso dei circoli privati, l'Endas, non è riuscito a far ribaltare dal Tar del Molise il regolamento per la somministrazione di alimenti e bevande approvato nell'ottobre del 2008 dal consiglio comunale. I giudici hanno quindi accolto l'impostazione degli avvocati del Comune, Sonia Fantoni e Marina Vannucci. Restano quindi le prescrizioni e i parametri voluti da palazzo civico.  La partita giudiziaria si è svolta a Campobasso perché è qui che l'avvocato dell'Endas, Vincenzo Colalillo del foro di Isernia, aveva depositato il ricorso.  In sostanza, secondo l'Endas (il cui presidente nazionale è il carrarese Piero Benedetti) l'ente locale non avrebbe avuto il potere di decidere in merito all'attività di somministrazione di alimenti e bevande "resa nei confronti degli associati in attuazione degli scopi istituzionali".  Insomma, tale attività "attuata in sede associativa non è equiparabile all'attività commerciale, diretta o indiretta". E pertanto, secondo l'Endas, quella dei circoli sarebbe un'attività non commerciale, per cui il Comune di Carrara non avrebbe potuto deliberare su di essa.  Il Tar del Molise aveva già respinto le richieste di sospensiva (ben tre), rimandando il tutto alla discussione del merito, e ora che è uscita la sentenza, il Tar del Molise dà ragione su tutta la linea al Comune e ai suoi avvocati Sonia Fantoni e Marina Vannucci.  Il regolamento contestato era relativo alla "programmazione comunale per l'apertura e il trasferimento degli esercizi di somministrazione alimentare e bevande: definizione dei requisiti"; secondo i ricorrenti, sarebbe stato illegittimo fra l'altro chiedere l'attestazione o affiliazione, la dichiarazione di inizio di attività e la rendicontazione economico-finanziaria.  Scrivono i giudici amministrativi: l'Endas «si duole di un'indebita ingerenza del Comune nelle attività di somministrazione alimentare e di bevande dei circoli privati che, a suo dire, esula dalla disciplina delle attività commerciali, quale regolata dalla Legge regionale della Toscana 7 febbraio 2005 n. 28. Lamenta inoltre un difetto di partecipazione procedimentale nell'adozione del regolamento impugnato. Entrambe le censure devono essere disattese». Il problema, si fa notare, è che la disciplina di riferimento è il D.p.r. n. 235/2001, relativo al regolamento di semplificazione del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande da parte di circoli privati. Sennonché - aggiunge il Tar del Molise - «è proprio l'art. 3, comma ottavo, del regolamento statale che individua una competenza di controllo dei Comuni sui circoli privati. Si tratta di un controllo che, peraltro, rientra pienamente nelle funzioni di polizia amministrativa affidate ai Comuni». Fra l'altro, le disposizioni regolamentari comunali che l'Endas ritiene lesive dei propri interessi (articoli. 1, 2, 3, 6, 10, 11, 13 e 14) «si limitano a stabilire alcune semplici regole - ad esempio, quella per la quale la somministrazione non può essere destinata a chi non è socio del circolo privato o quella che fissa uno standard minimo igienico-sanitario - che sono già presenti nell'ordinamento e che vengono semplicemente ribadite, riordinate e schematizzate nell'impianto del regolamento comunale». Ergo: nessun indebita ingerenza del Comune nel settore dei circoli privati. In conclusione, il ricorso e i motivi aggiunti non possono essere accolti. M.B.

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