Il Tirreno

Respinti altri 27 ricorsi. La Comunità montana: «Tutto regolare»

Bonifica, si deve pagare

Un fosso lungo via Silcia
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Un fosso lungo via Silcia

Per la commissione obbligatorio versare il contributo

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 MASSA. Il contributo di bonifica è dovuto. La Commissione tributaria regionale ha dato di nuovo ragione alla Comunità Montana della Lunigiana pubblicando in questi giorni le sentenze relative ad altri 21 ricorsi in appello presentati ontro le sentenze del novembre 2009 della Commissione tributaria provinciale.  Dopo i primi 6 di dicembre, salgono così a 27 le sentenze favorevoli all'ente che svolge le funzioni di Consorzio di Bonifica nei Comuni di Carrara, Massa e parte di Montignoso.  Tutte le sentenze d'appello hanno finora accolto i ricorsi presentati per la riforma delle sentenze di primo grado emesse dalla Commissione tributaria provinciale di Massa, che erano state invece favorevoli ai proprietari di immobili che non avevano pagato il contributo obbligatorio di bonifica e che avevano fatto ricorso.  Le pronunce del giudice tributario d'appello hanno così autorevolmente convalidato l'operato della Comunità Montana lunigiana, assistita in giudizio dall' avvocato Giuseppe Conoscenti del foro di Lucca.  «Anche questa volta - commenta il presidente Paolo Bissoli - tutte le nuove sentenze di 2º grado riconosciuto che l'Ente ha correttamente operato. Come già più volte sottolineato infatti, nel nostro agire abbiamo sempre fatto precedere le singole richieste di contributo da un analitico piano di classifica che individuava razionalmente l'area dei beneficiari e la maggiore o minore incidenza dei benefici».  In sostanza, come già nelle sentenze di due mesi fa, la Commissione tributaria regionale, andando di diverso avviso rispetto al giudice di primo grado, ha ritenuto che la Comunità Montana Lunigiana abbia ampiamente fornito la prova richiesta attraverso l'analitico Piano di classifica degli immobili e una dettagliata Relazione Tecnica che hanno collegato il beneficio alle proprietà dei contribuenti in causa. Inoltre è stato ancora una volta ribadito che il beneficio non deve costituire un incremento di valore dell'immobile soggetto al contributo ma ben può derivare dalla manutenzione ordinaria delle sponde e degli alvei del reticolo idraulico minore e della rete di scolo, opere fondamentali per impedire o comunque mitigare i fenomeni di erosione e sovralluvionamento.  «Spero che con queste nuove sentenze si sia fatta chiarezza definitivamente - conclude Bissoli - e i contribuenti si rendano conto che i soldi che chiediamo loro sono nel loro stesso interesse per svolgere quelle opere di manutenzione ordinaria indispensabili».

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