Finanza
«Ecco perché l'Asl deve reintegrarmi»
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IN TRIBUNALE. Delvino e il suo legale in attesa della prima udienza per il reintegro In basso, il giudice del lavoro Augusto Lama Delvino presenta una certificazione medica: pressione psicologica per farmi dimettere
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MASSA. Trenta pagine in cui i difensori di Antonio Delvino spiegano i motivi per cui l'ex direttore dell'Asl avrebbe diritto al reintegro. Una memoria in cui i legali sostengono che la richiesta di Delvino di tornare in via Don Minzoni è legittima. Innanzitutto - questa la tesi di parte - perché «era un lavoratore subordinato» e avrebbe rassegnato le sue dimissioni «a seguito di un episodio di straining». Tradotto: sotto pressione psicologica. Pressione documentata dalla certificazione medica del professor Volterra, allegata alla memoria. «Relazioni carenti». Ma in quell'atto c'è molto di più. Anche in riferimento alle relazioni della commissiaria ritenute «carenti». Secondo i legali (Roberto Valettini e Maurizio Barbieri) «si sarebbero potute verificare l'esistenza e l'entità dei debiti delle ex Usl 1 (Lunigiana) e 2 (Apuane) confluite nell'Ausl 1 nel 1995, si sarebbe potuto verificare se esiste un atto della Regione di trasferimento definitivo all'Ausl di somme di denaro per l'estinzione». Insomma, la difesa di Delvino sottolinea la necessità di verificare se i crediti nei confronti di Firenze siano stati estinti. Giallo fatture. Nella memoria si introduce un elemento nuovo. Il credito (gli iniziali 60 milioni) sarebbe stato imputato ad una serie di fatture - si deduce leggendo. Ma, secondo i legali, «per il 90% della somma quelle fatture riguardano gestioni precedenti». Viene introdotto anche un altro elemento: la sottostima - sempre secondo i legali dell'ex direttore - dei trasferimenti regionali all'Asl 1. «Delvino lavoratore subordinato». Ma l'elemento centrale nella memoria di parte è il rapporto di subordinazione dell'ex direttore. Se non si trattasse, infatti, di lavoro subordinato, ma di un contratto di diritto privato, allora potrebbero venir meno i presupposti per la richiesta del reintegro. I difensori di Delvino non hanno dubbi: «le modalità di svolgimento del lavoro, la struttura organizzativa del sistema sanitario, le forme di contribuzione previdenziale» farebbero di Antonio Delvino un lavoratore, appunto, dipendente. In parole povere, sempre citando la memoria, «nel sistema sanitario è la Regione che assume e detiene un ruolo centrale di governo», quindi Delvino sarebbe stato dipendente diretto di Firenze. «Dimissioni non spontanee». Ma c'è un secondo aspetto, per altro emerso anche nel corso della prima udienza davanti al giudice del lavoro Augusto Lama. Delvino - questa la tesi - sarebbe stato spinto a dimettersi. La Regione - si legge nella memoria - sostiene che «non sussisterebbe il presupposto per integrare un direttore al quale dovrebbe subito essere risolto il contratto in esecuzione». Le difesa spiega che non esiste «alcun automatismo tra la sussistenza di una "rilevante perdita" nel bilancio e l'assunzione di un provvedimento decadenziale del direttore. A tal fine dovrà essere dimostrata la sussistenza di una precisa responsabilità». Attenzione puntata sulla Taitle. «La scelta del professore Persiani (come consulente della commissaria ndr) - si legge nella memoria - rappresenta un tentativo chiaro di effettuare una verifica tutta indirizzata a "proteggere" l'operato della Regione in danno al direttore». E questo perché «Persiani è l'ideatore di tutto il sistema di tenuta delle contabilità aziendali e regionali, di gestione dei controlli e di assegnazione delle risorse economiche alle Asl». E ancora:«Persiani al momento della nomina era anche socio della Taitle, la società incaricata dal direttore che ha preceduto Delvino di impiantare e seguire la contabilità...». Una memoria che scotta. Ma chiaramente di parte. Certo, leggendo anche quella presentata dalla Regione, il quadro sarebbe completo e più obbiettivo. C.S.
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