Il Tirreno

«Tassa sui fossi» legittima Pagamenti maggiorati per chi aveva fatto ricorso

«Tassa sui fossi» legittima Pagamenti maggiorati per chi aveva fatto ricorso

Contributo di bonifica, ribaltata la sentenza di 1º grado la Commissione dà ragione alla Comunità montana

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  MASSA. Contrordine: la "tassa" sui fossi deve essere pagata. Nei giorni scorsi sono state depositate le prime sei sentenze emessa dalla Commissione tributaria di Firenze sulla questione del contributo obbligatorio di bonifica richiesto dalla Comunità Montana della Lunigiana, a partire dal 2006 su delega della Regione. Ebbene tutte queste sentenze d'appello hanno accolto i ricorsi presentati dalla Comunità Montana e capovolto le sentenze di primo grado emesse dalla Commissione tributaria provinciale di Massa.  In primo grado, cioè, le sentenze erano state favorevoli ai proprietari di immobili che non avevano pagato il contributo obbligatorio di bonifica e che avevano fatto ricorso. Il giudice tributario d'appello, invece, ha convalidato l'operato della Comunità Montana (assistita in giudizio dall' avvocato Giuseppe Conoscenti del foro di Lucca) ribaltando il presupposto che stava alla base delle circa 100 sentenze di primo grado, ossia che il contributo non era dovuto in mancanza di un documentato incremento di valore dell'immobile soggetto a contributo. Lecito, quindi, attendersi che anche le succesive sentenze su analoghi ricorsi abbiano lo stesso esito.  In virtù di questa decisione, nelle prossime settimane la Montana invierà di nuovo le cartelle per il pagamento del contributo obbligatorio di bonifica. Maggiorato delle spese di riscossione.  Paolo Bissoli, presidente della Comunità montana, commenta attraverso una nota: «Queste sentenze riconoscono che l'ente ha correttamente operato, avendo fatto precedere le singole richieste di contributo da un analitico Piano di classificazione che individuava l'area dei beneficiari e la maggiore o minore incidenza dei benefici. Tale atto amministrativo è stato ritenuto dal giudice tributario pienamente rispondente ai principi del codice civile secondo cui "i proprietari dei beni situati entro il perimetro del comprensorio, sono obbligati a contribuire alle spese necessarie per l'esecuzione, la manutenzione e l'esercizio delle opere in ragione del beneficio che traggono dalla bonifica"».  Secondo Bissoli, inoltre, la Commissione Tributaria Regionale, ha ritenuto «che la Comunità Montana Lunigiana ha ampiamente fornito la prova richiesta proprio attraverso il Piano di classifica degli immobili e attraverso una dettagliata relazione tecnica che hanno collegato il beneficio alle proprietà dei contribuenti in causa. Il giudice tributario ha inoltre affermato chiaramente che il beneficio non deve costituire un incremento di valore dell'immobile soggetto al contributo (come ritenuto dalla Commissione provinciale), ma può derivare, come in questi casi, dalla manutenzione ordinaria delle sponde e degli alvei del reticolo idraulico minore e della rete di scolo, opere fondamentali per impedire o comunque mitigare i fenomeni di erosione e sovralluvionamento».

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di Redazione web