Il Tirreno

Il Tar dà ragione alla Costa ma critica la Provincia «Troppe concessioni»

Gianluca Uberti
Una protesta degli albianesi contro la ditta Costa
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Una protesta degli albianesi contro la ditta Costa

L'Onda Rosa: non rispettate le precauzioni sui rifiuti e il Tribunale lo ha riconosciuto nella sentenza

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 AULLA. Mentre ad Albiano Magra si parla di organizzare una fiaccolata di protesta contro la ditta Costa, è guerra sull'interpretazione della sentenza relativa al ricorso al Tar della Toscana n. 111 del 2009, ricorso proposto dall'Impresa Costa Mauro e la cui sentenza avrebbe sancito, almeno secondo Mauro Costa, patron della ditta che porta il suo nome, che ad Albiano Magra possono essere lavorate più di 90mila tonnellate annue di rifiuti. Ma secondo le donne dell'Onda Rosa, che si battono contro la Costa, c'è dell'altro nella sentenza.  L'articolata sentenza, è bene ricordarlo, è scritta in un linguaggio freddo e spesso incomprensibile ai più, il linguaggio giuridico tipico delle sentenze: per questo, avevamo chiesto spiegazioni direttamente a Mauro Costa, secondo il quale la sentenza aveva, in parte, dato ragione alla sua azienda.  Ma secondo le donne dell'Onda Rosa la sentenza va letta attentamente. Innanzitutto, secondo Onda Rosa la ditta Costa non ha vinto e ad uscire sconfitta dalla sentenza è la Provincia di Massa Carrara: «Pare che il Tar abbia dato ragione alla Costa: in realtà, il riconoscimento delle ulteriori 90mila tonnellate è la logica conseguenza di atti amministrativi contraddittori e imprecisi, che hanno portato la stessa Provincia a soccombere in giudizio. Come era evidente ai più, la Provincia non poteva revocare ciò che, in precedenza, aveva generosamente concesso.  Il Tar, infatti, così si esprime: "Con il provvedimento impugnato, l'Amministrazione provinciale intimata ha sostanzialmente omesso di constare le conseguenze giuridiche che scaturivano dalla sentenza più volte citata, ponendo in essere una non corretta riedizione del potere amministrativo ad essa spettante, che, per i profili sopra evidenziati, merita di essere censurato". «Giudizio piuttosto severo, ma come non condividerlo?» si chiedono retoricamente le donne dell'Onda Rosa. Pertanto, «l'impresa - prosegue Onda Rosa - potrà pur essere soddisfatta dell'incremento di tonnellaggio, ma si vede respinta una eccezione di grande impatto,nella quale viene contestata la legittimità del riferimento al Principio di Precauzione, richiamato dalla Provincia nella det. 8664/2009».  Così il Tar: "Il riferimento compiuto dall'amministrazione provinciale al principio di precauzione si palesa pertinente giacché relativo ad una attività intrinsecamente idonea a interferire sull'equilibrio dell'ambiente e potenzialmente in grado di incidere sfavorevolmente sulla salute delle persone; basti pensare, in proposito, all'emissione di polveri sottili e alle esalazioni conseguenti allo stoccaggio e al trattamento dei rifiuti".  «Il Principio di Precauzione, invocato più volte e in più sedi da Onda Rosa, sebbene sindaco e assessori l'abbiano trovato risibile, manifesta, per mezzo della sentenza del Tar, la sua reale, incontrovertibile oggettività».

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