La manifestazione
Nelle case popolari a comandare è l’ente pubblico
C. C.
Il giudice: basta un solo alloggio non posseduto da privati e a decidere non sono i condomini
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CARARA. Se l’ente delle case popolari vende una parte degli alloggi in uno stabile, mantenendone altri pubblici (anche uno solo), i condomini di quello stabile che sono diventati proprietari degli appartamenti assegnati, da ora in avanti non potranno più autonomamente nominare un amministratore privato, ma lasciare l’amministrazione dell’intero palazzo all’Erp (a meno che non vengano venduti tutti gli alloggi). Lo dice una sentenza emessa, presso il tribunale di Carrara il 6 luglio scorso, dal giudice Giovanni Bartolini, e destinata a fare storia, in quanto - come sottolineano i legali di entrambe le parti in causa - non risultano precedenti in giurisprudenza. I fatti risalgono al 2005. Probabilmente verrà proposto appello. L’Erp attraverso l’avvocato Giuseppe Tramonti, aprendo una causa civile che si configura come causa pilota, si era opposta alla nomina di un amministratore di condominio da parte dell’assemblea degli inquilini di uno stabile ad Avenza composto da 12 appartamenti di cui 6 ceduti da Erp in proprietà.
Il legale dei condomini, avvocato Carlo Boggi, ritiene che ci siano tutti i presupposti per ricorrere in appello a Genova. Secondo la sentenza del giudice Bartolini, per i fabbricati destinati in origine a edilizia popolare, e poi ceduti in tutto o in parte in proprietà ai singoli assegnatari, si può costituire un condominio per la gestione dei beni comuni, ma mentre ciò «diviene ineludibile dopo la cessione di tutte le singole proprietà», in una situazione intermedia sarebbe prevalente, secondo il giudice, la finalità pubblica per la quale le case popolari sono state realizzate, tenendo anche conto del regolamento approvato dal ministero dei lavori pubblici e delle competenze dell’ente gestore. Il condominio in questione non avrebbe correttamente operato nell’amministrazione dei ben comuni, «perché non ha proceduto in virtù del regolamento approvato dal ministero dei lavori pubblici, ovvero in accordo con l’Ente gestore della residua proprietà pubblica». Quindi il giudice ha annullato la delibera di nomina dell’amministratore. «E’ una sentenza operativa, e senza precedenti - commenta l’avvocato Tramonti che ha sostenuto le motivazioni dell’Erp - alla quale ovviamente può essere fatto ricorso, ma vedremo. Non mi risulta che abbia precedenti specifici».
Il presidente dell’Erp Argante Mussi, usa toni pacati: «Il giudice ha recepito quanto sostenevamo, ossia che la finalità pubblica è prevalente in certi casi, cioè che un condominio misto non perde la rilevanza pubblica. Notificheremo la sentenza, con calma, agli interessati, poi chiederemo la convocazione dei condomini misti (con alloggi in parte venduti e in parte no) che hanno nominato amministratori: credo che siano una cinquantina in provincia. Abbiamo il massimo rispetto, la massima stima degli ammistratori incaricati, ma il nostro intento è solo quello di fare chiarezza sugli interventi di manutenzione straordinaria che devono essere programmati dall’ente, che non ha risorse illimitate. Non potremmo affrontare richieste massicce di grandi lavori in un anno da parte di più condomini. Abbiamo semplicemente agito per cautelarci sulla base delle priorità di intervento sulle strutture comuni: facciete, tetti. E’ stata un’azione soft, non è che da domattina cambia tutto. Gli interventi necessari e prioritari si faranno, ma con una logica programmatica su fabbricati che non sono nati privati e che derivano dal settore residenziale pubblico.
Faremo conoscere - conclude Mussi - la sentenza, come apertura al dialogo, a tutti i condomini e alle associazioni interessate». L’avvocato Carlo Boggi commenta: «Ho comunicato l’esito della causa ai cittadini interessati, credo che proporremo apello. Questa è stata una pronuncia atipica, senza precedenti giurisprudenziali. Secondo la nostra opinione, non può esserci una limitazione pesante dell’autonomia privata, il codice vicile presuppone che nei condomini viga il principio di maggioranza». Ossia, che se sono più numerosi gli inquilini che hanno acquistato alloggi Erp rispetto agli appartamenti rimasti pubblici nello stesso stabile popolare, i primi avrebbero tutto il diritto a nominare un amministratore di condominio. La sentenza depositata nei giorni scorsi, dà ragione all’Erp. Vedremo gli sviluppi.
Il legale dei condomini, avvocato Carlo Boggi, ritiene che ci siano tutti i presupposti per ricorrere in appello a Genova. Secondo la sentenza del giudice Bartolini, per i fabbricati destinati in origine a edilizia popolare, e poi ceduti in tutto o in parte in proprietà ai singoli assegnatari, si può costituire un condominio per la gestione dei beni comuni, ma mentre ciò «diviene ineludibile dopo la cessione di tutte le singole proprietà», in una situazione intermedia sarebbe prevalente, secondo il giudice, la finalità pubblica per la quale le case popolari sono state realizzate, tenendo anche conto del regolamento approvato dal ministero dei lavori pubblici e delle competenze dell’ente gestore. Il condominio in questione non avrebbe correttamente operato nell’amministrazione dei ben comuni, «perché non ha proceduto in virtù del regolamento approvato dal ministero dei lavori pubblici, ovvero in accordo con l’Ente gestore della residua proprietà pubblica». Quindi il giudice ha annullato la delibera di nomina dell’amministratore. «E’ una sentenza operativa, e senza precedenti - commenta l’avvocato Tramonti che ha sostenuto le motivazioni dell’Erp - alla quale ovviamente può essere fatto ricorso, ma vedremo. Non mi risulta che abbia precedenti specifici».
Il presidente dell’Erp Argante Mussi, usa toni pacati: «Il giudice ha recepito quanto sostenevamo, ossia che la finalità pubblica è prevalente in certi casi, cioè che un condominio misto non perde la rilevanza pubblica. Notificheremo la sentenza, con calma, agli interessati, poi chiederemo la convocazione dei condomini misti (con alloggi in parte venduti e in parte no) che hanno nominato amministratori: credo che siano una cinquantina in provincia. Abbiamo il massimo rispetto, la massima stima degli ammistratori incaricati, ma il nostro intento è solo quello di fare chiarezza sugli interventi di manutenzione straordinaria che devono essere programmati dall’ente, che non ha risorse illimitate. Non potremmo affrontare richieste massicce di grandi lavori in un anno da parte di più condomini. Abbiamo semplicemente agito per cautelarci sulla base delle priorità di intervento sulle strutture comuni: facciete, tetti. E’ stata un’azione soft, non è che da domattina cambia tutto. Gli interventi necessari e prioritari si faranno, ma con una logica programmatica su fabbricati che non sono nati privati e che derivano dal settore residenziale pubblico.
Faremo conoscere - conclude Mussi - la sentenza, come apertura al dialogo, a tutti i condomini e alle associazioni interessate». L’avvocato Carlo Boggi commenta: «Ho comunicato l’esito della causa ai cittadini interessati, credo che proporremo apello. Questa è stata una pronuncia atipica, senza precedenti giurisprudenziali. Secondo la nostra opinione, non può esserci una limitazione pesante dell’autonomia privata, il codice vicile presuppone che nei condomini viga il principio di maggioranza». Ossia, che se sono più numerosi gli inquilini che hanno acquistato alloggi Erp rispetto agli appartamenti rimasti pubblici nello stesso stabile popolare, i primi avrebbero tutto il diritto a nominare un amministratore di condominio. La sentenza depositata nei giorni scorsi, dà ragione all’Erp. Vedremo gli sviluppi.
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