Il Tirreno

Lucca

I MOTIVI DELLA SENTENZA 

Una decisione che è tutta basata sul mancato rispetto dei termini

L.T.

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LUCCA. Se la decisione del Tribunale Federale si basa sulla perentorietà dei termini di sostituzione della polizza fideiussoria allora il ricorso alla CAF con procedura d’urgenza non può spostare i termini della questione. Perché non si discute sulla regolarità o meno della Cig Pannonia. E quindi è ininfluente - per i giudici della Corte Federale - se la polizza ungherese è valida o non valida, se ha rating o non ne ha. La difesa della Lucchese, sostenuta dall’avvocato Salvatore Civale in rappresentanza degli amministratore unici Carlo Bini e Umberto Ottaviani, aveva evidenziato che nel mese di settembre 2018 la società aveva contattato alcuni broker per procedere alla sostituzione della fideiussione Finworld, già depositata all’atto dell’iscrizione, conferendo mandato, il 26 settembre 2018, alla As Brokers srl, con sede in Spoleto (Perugia) affinché stipulasse per proprio conto una polizza fideiussoria con la società Fidimed. Nella lettera aveva specificato i requisiti previsti dalla normativa sulle licenze nazionali e provveduto al pagamento del premio pari ad 23mila euro. Ma in data 28 settembre, a totale insaputa dei dirigenti della Lucchese, la As Brokers srl inoltrava alla Lega Pro comunicazione a mezzo posta elettronica certificata recante in allegato una bozza di polizza diversa rispetto a quella concordata rilasciata dalla società ungherese Cig Pannonia. «Il 17 ottobre - dice il legale del club - gli originali della polizza stipulata venivano depositati agli uffici della Lega. La sostituzione della fideiussione era intervenuta abbondantemente entro il termine ultimo: il 17 gennaio 2019. E con riferimento alla supposta mancata connotazione del rating della Cig Pannonia presentava certificazioni che sostenevano come il rating CIG Pannonia era equivalente alle triple A di Fitch e Standard & Poor’s e Moody’s».

LA DECISIONE DEI GIUDICI

La Corte Federale ha ritenuto fondate i motivi del deferimento della procura Figc In virtù del principio della «ragione più liquida». Cioè sulla base della soluzione più agevole senza che sia necessario esaminare tutte le altre. Il collegio ha ritenuto ininfluente ai fini della decisione ogni giudizio in merito all’idoneità della polizza Cig Pannonia. Perché tale motivo è assorbito da quello relativo al mancato deposito della garanzia fideiussoria nei termini perentori del 28 settembre 2018. Risulta in atti che la Lucchese, e per essa l’amministratore Bini, non ha proceduto all’adempimento imposto dalla normativa posto a presidio della solidità finanziaria il cui termine era stato fissato al 28 settembre 2018. Per la Corte non vale la circostanza che la garanzia fideiussoria sia stata stipulata con decorrenza 28 settembre 2018 atteso che, ai fini sanzionatorio-disciplinari, rileva il mancato tempestivo deposito nei termini avvenuto, invece, il 17 ottobre 2018. E la Lucchese per i giudici non può invocare il più favorevole termine del 19 gennaio 2019, visto che era concesso alle società ricorrenti (il club non aveva ricorso) avverso il provvedimento del commissario Fabbricini. —

L.T.

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