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Doping, il corridore Francesco Tomei assolto anche dalla corte di Cassazione

LUCCA. Carriera stroncata nel pieno dell’attività agonistica per poi essere assolto definitivamente anche in Cassazione. È la storia di Francesco Tomei, lucchese classe 1986, che insieme ad altri 27...

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Carriera stroncata nel pieno dell’attività agonistica per poi essere assolto definitivamente anche in Cassazione. È la storia di Francesco Tomei, lucchese classe 1986, che insieme ad altri 27 ciclisti professionisti era finito nell’inchiesta della Procura di Mantova del 2012 contro presunti casi di doping.

Una bufera giudiziaria che si era abbattuta anche su campioni del calibro di Saronni e Cunego ma che si è sgonfiata col passare del tempo e delle sentenze. Finora solo tre le persone condannate definitivamente.

Il caso di Tomei all’interno dell’inchiesta è particolare perché il ciclista lucchese è stato sempre assolto sin dal giudizio abbreviato celebrato davanti al gup di Mantova tre anni fa. Nelle scorse settimane la sentenza assolutoria definitiva della suprema corte di Cassazione: il fatto non sussiste. Eppure la Procura ha continuato negli anni a proporre ricorso fino al pronunciamento degli ermellini che nelle motivazioni della sentenza chiariscono le ragioni dell’assoluzione ormai passata in giudicato.

Troppo tardi per la carriera del ciclista che non ha trovato più ingaggi dall’inizio delle indagini che lo hanno visto coinvolto e imputato in tutti e tre i gradi di giudizio, con l’accusa più infamante per un atleta professionista. Accuse che si sono dimostrate prive di fondamento. La Cassazione ha rigettato il ricorso della Procura generale contro l’assoluzione della corte d’Appello perché la Corte territoriale, nel rigettare l'appello del pubblico ministero, ha preso specificamente in considerazione la conversazione ambientale n. 338 captata il giorno 31 marzo 2009, intervenuta tra il farmacista Nigrelli (che avrebbe venduto le sostanze dopanti) e l'imputato, pervenendo alla conclusione che il contenuto della conversazione, unitamente a tutto il resto del compendio processuale, non fosse sufficiente a ritenere raggiunta, oltre ogni ragionevole dubbio, la prova dell'acquisto illegale di farmaci dopanti da parte dell'imputato sia presso il Nigrelli che altrove (la Corte d'appello ha scrutinato anche ulteriori conversazioni captate nel corso delle indagini preliminari).

Una sola intercettazione telefonica, tra l’altro poco chiara, non basta a dimostrare l’uso di sostanze dopanti. Questo il nucleo fondamentale dalle motivazioni della sentenza. «In altri termini - si legge infatti nella sentenza della Cassazione - la Corte d'appello ha evidenziato come mancasse la prova del segmento successivo, indispensabile per configurare in capo al Tomei le condotte di reato contestate, e cioè la prova della materiale consegna da parte del Nigrelli o altri dei farmaci proibiti da lui stesso consigliati o, comunque, dell'effettivo acquisto di essi da parte dell'imputato attraverso altri canali clandestini, potendo l'assunzione di sostanze proibite, in vista della competizione da espletare, risultare sostenibile solo nella misura in cui ne fosse stato dimostrato l'ingresso nella effettiva disponibilità dell'imputato». Il ciclista sta valutando l’ipotesi di chiedere il risarcimento dei danni subiti.

Vincenzo Brunelli

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