Previdenza
Lucca, malata oncologica licenziata per troppe assenze: ministero condannato a reintegrarla
L’assistente amministrativa di un istituto scolastico aveva subìto anche un’azione di recupero degli stipendi percepiti negli anni della malattia per circa 100mila euro
LUCCA. Licenziata per aver superato il periodo di comporto (assenze con mantenimento del posto di lavoro, ndr) con l’invio di numerosi certificati dovuti a una gravissima patologia tumorale e colpita nel portafogli con un’azione di recupero di circa 100mila euro per gli stipendi incassati durante i periodi in cui era rimasta a casa.
La battaglia tra un’assistente amministrativa di un istituto scolastico lucchese e il ministero dell’Istruzione e del merito finisce con la vittoria dell’impiegata nel primo grado di giudizio davanti al giudice del lavoro Antonella De Luca.
Il Tribunale ha dichiarato illegittimo il licenziamento, disposto il reintegro della donna con il pagamento degli stipendi dall’aprile 2025 al giorno del rientro a scuola e bloccato il recupero dei soldi da parte del ministero per le annualità retribuite.
La scuola aveva calcolato le assenze ignorando l’esenzione dal conteggio dei giorni per chi ha una grave disabilità certificata. L’impiegata tra il 2014 e il 2019 è stata sottoposta a due interventi oncologici con successive cure diagnosticate come invalidanti. Fino all’aprile 2025 è rimasta a casa trasmettendo la certificazione medica in cui era indicata l’assenza per “stato patologico sotteso o connesso alla situazione di invalidità riconosciuta”. Tra aprile e maggio viene informata del licenziamento per il superamento del periodo di comporto dal 2020. Con un ulteriore schiaffo economico. A settembre la informano che sono iniziate le procedure per riavere 97. 692 euro sostenendo che – a seguito della risoluzione del rapporto di lavoro per superamento del periodo di comporto come disposta – doveva restituire quanto percepito dalla scadenza del periodo di comporto.
Per il giudice «l’amministrazione stante l’approssimarsi del periodo di superamento del periodo di comporto avrebbe dovuto darne comunicazione alla ricorrente, affinché la stessa poteva avanzare eventuali richieste tempestive di aspettative non retribuita ovvero richiedere di rientrare in servizio previa verifica della Commissione medica e con accomodamenti ragionevoli stante lo stato di conclamata disabilità della medesima. Far decorrere un lungo lasso di tempo ha ingenerato nella lavoratrice un legittimo affidamento sulla stabilità del proprio rapporto; l’amministrazione non poteva a distanza di anni, per sanare un proprio errore del passato, procedere al licenziamento in tronco della ricorrente e alla contestuale richiesta di retribuzione delle retribuzioni percepite».
È pacifico che l’impiegata sia stata assente dal lavoro in modo continuativo dal 2019, senza soluzione di continuità, fino all’aprile 25 e che abbia trasmesso documentazione medica in cui era indicato “stato patologico sotteso o connesso alla situazione di invalidità riconosciuta”.
Nonostante la documentazione «l’istituto ha applicato il periodo di comporto previsto in linea generale per i normodotati realizzando così un’evidente discriminazione nei confronti dell’assistente. È evidente la condotta frettolosa posta in essere dall’istituto scolastico che avvedutosi solo nel 2025 superficialmente ed erroneamente del superamento del periodo di comporto da gennaio del 2020, abbia rigettato ogni istanza della ricorrente prima di aspettativa poi di ripresa del servizio previ accomodamenti ragionevoli, licenziandola in tronco».
Il Tribunale bacchetta l’apparato dirigenziale scolastico provinciale e di istituto sottolineando che «l’ente oltre ad aver omesso di comunicare preventivamente l’imminente decorrenza del periodo di comporto, una volta avuta contezza che le assenze invero erano giustificate da “stato patologico sotteso o connesso alla situazione di invalidità riconosciuta” anziché convocare la ricorrente, sottoporla a visita con la commissione medica e poi all’esito farla rientrare in servizio previ concordati accomodamenti ragionevoli, provvedeva al licenziamento della stessa». Un licenziamento illegittimo e discriminatorio da sanare con il ritorno al lavorol
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