Lucca, non paga la sanzione pecuniaria: ordine di arresto per una 59enne
La donna non aveva rispettato neanche la libertà controllata per 13 giorni
LUCCA. Si finisce in carcere se non si pagano le pene pecuniarie. La dimostrazione pratica arriva con l’ordine di carcerazione emesso dalla Procura nei confronti di una 59enne lucchese, pluripregiudicata per spaccio (oltre venti condanne nel suo curriculum) . A carico della donna era diventata esecutiva una sentenza a un anno e un mese di reclusione e 3200 euro di multa per smercio di eroina e hashish.
Passata in giudicato la condanna, la Procura aveva trasmesso gli atti al magistrato di Sorveglianza di Pisa che aveva convertito la pena pecuniaria in 13 giorni di libertà controllata. Un passaggio formale consueto che di solito non fa notizia. Nel caso in questione il comportamento della destinataria del provvedimento ha cambiato il corso della prassi. La donna ha disatteso le prescrizioni del magistrato e per almeno 9 giorni su 13 sono state accertate violazioni relative alla libertà controllata senza che la 59enne fornisse spiegazioni.
A quel punto il Tribunale di Sorveglianza di Firenze, applicando la modifica introdotta dalla riforma Cartaria, ha disposto la conversione della libertà controllata nella pena detentiva della reclusione. Un provvedimento eseguito dalla Procura con la firma dell’ordine di carcerazione. E la donna è stata portata in cella.
Il procuratore capo facente funzioni, Lucia Rugani ricorda che la storia delle pene pecuniarie in Italia è un capitolo nefasto. Fino al 1979 genere tutti i condannati a una pena pecuniaria pagavano poiché era noto che nel caso di mancato pagamento il condannato finiva in carcere, cioè la pena pecuniaria non eseguita era convertita in pena detentiva secondo un preciso rapporto stabilito dal codice penale (un giorno di carcere equivalente a una precisa somma) .
«Dagli inizi degli anni Ottanta fino ad oggi a seguito di varie modifiche normative nel caso di mancate esecuzione di una pena pecuniaria la disciplina relativa all’esecuzione coattiva era più complessa – ricorda la dottoressa Rugani – . Era prevista a conversione della pena pecuniaria con la sanzione sostitutiva della libertà controllata. Questa diversa sanzione non generava particolare preoccupazione nei destinatari. Deve aggiungersi che essendo i casi di inadempimento sempre più numerosi ed essendo la competenza in materia di conversione pene pecuniarie dei magistrati di sorveglianza la conversione delle pene pecuniarie dei magistrati di Sorveglianza (uffici molto gravati e spesso con scoperture di organico) , la conversione tante volte di fatto non veniva effettuata e nel caso di inadempimento anche della sezione sostitutiva (libertà controllata) non seguivano sanzioni ulteriori. Di fatto le pene pecuniarie non venivano pagate e lo Stato ha rinunciato a ricevere nei decenni somme ingenti (milioni di euro) che ben avrebbero potuto migliorare i servizi pubblici in particolare nel settore giustizia».
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