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Lucca

Il caso

Lucca, bambina senza vaccinazioni fuori dalla scuola d’infanzia. I genitori impugnano la sospensione: «Rischi per la salute»

di Pietro Barghigiani

	Un medico mentre somministra un vaccino (foto d'archivio)
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Un medico mentre somministra un vaccino (foto d'archivio)

La disputa legale iniziata con il decreto della dirigente scolastica passa dal Tribunale ordinario al Tar. La piccola non potrà rientrare in classe fino a quando non avrà fatto i dieci i vaccini previsti dalla legge

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LUCCA. Niente vaccini, fuori dalla scuola. È stata una decisione estrema, ma prevista dalla legge, quella della dirigente scolastica di una scuola della periferia ovest di Lucca contro la quale hanno fatto ricorso i genitori di una bimba di 4 anni che ha saltato lo scorso anno scolastico.

La disputa legale è passata dal Tribunale ordinario a quello amministrativo dopo l’ordinanza del giudice lucchese che ha dichiarato l’incompetenza sulla materia dichiarando inammissibile il ricorso della coppia condannata a pagare spese di lite alla scuola d’infanzia a cui era iscritta la bimba.

La storia risale allo scorso anno scolastico, ma con il ricorso presentato dopo svariati mesi dai genitori la questione è stata discussa di recente. La premessa da cui ha origine la vicenda è l’assenza di vaccinazioni per la bimba. Una legge del 2017, la 119, dispone l’obbligo vaccinale e i dirigenti scolastici sono tenuti a verificare la copertura sanitaria o meno dei piccoli alunni. La piccina era risultata «non regolare per le seguenti vaccinazioni: anti difterica – anti tetanica – anti pertosse – anti poliomelite – anti epatite b – anti morbillo – anti parotite – anti rosolia – anti varicella. Alla richiesta di far vaccinare la bimba, i genitori rispondevano con un rifiuto. Di qui la firma del decreto di sospensione che di fatto ha lasciato fuori dalla scuola l’alunna. La tesi della coppia, sostenuta anche con certificazioni mediche, era legata alle «perplessità iniziali dei ricorrenti e il successivo rifiuto di sottoporre la figlia alle vaccinazioni, in ragione dei rilevanti rischi per la salute». E, inoltre, chiedevano di riammettere la bimba perché «la mancata frequentazione della scuola dell’infanzia incide sulle capacità di sviluppo, di apprendimento, di crescita e di affinamento delle capacità relazionale della minore».

Nel corso del giudizio scuola e provveditorato hanno sottolineato che «l’allontanamento della minore dalla scuola è avvenuto per libera scelta dei genitori, che hanno consapevolmente deciso di non vaccinare la figlia; la parte (i genitori, ndr) ha atteso cinque mesi dall’emissione del provvedimento prima di agire in giudizio».

Scrive il giudice nell’ordinanza che rimanda al Tar la competenza nel merito della questione che «è evidente che con l’intervento normativo, il legislatore ha effettuato un bilanciamento tra interessi di rango costituzionale, in particolare il diritto all’istruzione e il diritto alla salute ed ha operato conformando il primo al fine di tutelare interessi pubblici. L’atto che si chiede di annullare, o revocare, o disapplicare, o sospendere, è quindi un atto emesso nell’esercizio del potere pubblico conferito dalla legge e volto a tutelare interessi pubblici. Pertanto, la giurisdizione sulla sua legittimità appartiene al giudice amministrativo».

I genitori sono stati condannati a pagare oltre 2mila euro di spese legalil




 

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