Gioco
Lucca, perde la causa contro l’assicurazione: vedova condannata a pagare 40mila euro
Il marito era morto al volante di un’auto finita contro un Tir in sosta sull’A11
LUCCA. Uno schianto auto contro tir in sosta in cui persero la vita conducente e passeggero di una Nissan Micra. Due vite spezzate in un attimo la sera del 20 novembre 2017 sull’A11 in direzione mare all’altezza di quello che era stato il casello autostradale di Carraia dismesso da anni.
Archiviazione
Un lutto sul quale le indagini della polizia stradale avevano chiarito che il mezzo pesante parcheggiato in un’area non deputata alla sosta non aveva avuto responsabilità nella tragedia. Di qui l’archiviazione per il camionista, della provincia di Pistoia, che si era fermato per riposare arrivata nell’estate 2018. A livello civile, però, un rivolo di quella notte tragica è stato alimentato dall’erede di una delle due vittime e si è concluso in primo grado in Tribunale.
La causa
La moglie del conducente deceduto – residente a San Giorgio a Cremano, il trasportato viveva nel Salernitano – aveva citato per danni la proprietà del camion e l’assicurazione. Sosteneva la donna che se il mezzo pesante non fosse stato in quel punto l’incidente non si sarebbe verificato e suo marito sarebbe ancora vivo.
Una tesi respinta dal giudice che ha condannato la donna a pagare alle due controparti quasi 40mila euro di spese di lite.
Quella sera i due colleghi campani erano diretti in un cantiere navale nello Spezzino. L’ipotesi del colpo di sonno o di un malore sarebbe stata la causa dell’impatto della Micra contro il Tir fermo in una piazzola non adibita a sosta.
Sull’asfalto nessuna traccia di frenate. La Nissan finì quasi del tutto sotto l’autoarticolato. E chi era nell’abitacolo non ebbe scampo.
No responsabilità
Il giudice ha escluso la responsabilità del camionista, sottolineando che il conducente della Micra con una condotta più accorta avrebbe potuto evitare l’ostacolo che non era, comunque, in mezzo alla carreggiata.
Nel penale l’archiviazione era stata sostenuta dalla seguente argomentazione condivisa da pm e giudice: «Il tragico fatto deve essere ascritto verosimilmente ad un colpo di sonno o malore del conducente dell’auto su cui viaggiavano le due persone decedute. Il rilevatore satellitare installato sulla vettura (e le modalità stesse dell’incidente) depongono in tal senso; la velocità registrata dall’apparato in questione, infatti, indica una velocità costante, di circa 130-140 Km/h, senza nessuna diminuzione, decelerazione o frenata, passando improvvisamente, in pochi decimi di secondo, da 138 Km/h a 0 Km/h, testimonianza certa ed inequivocabile dell’urto, non preceduto da alcuna manovra o frenata da parte del conducente. Il conducente del camion – che in quel momento era fermo ai margini estremi della carreggiata – stava effettuando la pausa per raggiungimento del limite orario di guida; non aveva bevuto, né assunto stupefacenti (negativi tutti gli esami in tal senso) ».
Niente risarcimento
La sentenza del Tribunale civile chiarisce che, nonostante la multa presa dal camionista perché aveva lasciato il camion dove non poteva, «anche a voler ritenere, quindi, che abbia indebitamente utilizzato la piazzola di sosta in oggetto (ovvero per un periodo superiore a quello ordinariamente concesso) , tale comportamento risulta, comunque, inidoneo, ad avviso di questo Tribunale, a fondare un addebito di responsabilità a carico dello stesso rispetto all’incidente, verificatosi, invece, per evidente e incontestata colpa del conducente». E per il giudice non vanno neanche trascurate le ragioni che ebbero a determinare la sosta nell’area, «univocamente riconducibili ad ineludibili ed obbligate esigenze di riposo del conducente dell’autoarticolato, proprio al fine di garantire una guida vigile ed accorta».
La bacchettata
Una richiesta danni infondata fin dall’inizio per il Tribunale visto «che era già intervenuto il decreto di archiviazione reso nel procedimento penale avviato a carico del camionista che aveva ampiamente evidenziato la totale assenza di responsabilità nella condotta di quest’ultimo, né la difesa, nell’avviare la presente iniziativa risarcitoria, si è data cura di contrastare gli argomenti ivi valorizzati, limitandosi a richiamare una presunta violazione dell’articolo 176 Cds, smentita dalla stessa richiesta di archiviazione». Di qui la condanna per la donna, a cui è stato anche revocato il gratuito patrocinio, a pagare quasi 40mila euro di spese legali alle società alle quali chiedeva il risarcimento. l
Non lasciare decidere l'algoritmo:
scegli Il Tirreno per le tue notizie su Google
