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Sentenze e diritti

Lucca, la pensione di invalidità spetta anche agli stranieri

di Pietro Barghigiani
Lucca, la pensione di invalidità spetta anche agli stranieri

Il Tribunale condanna l’Inps a riconoscere il dovuto a un immigrato inabile al cento per cento. Fissato il principio che il diritto non è vincolato al permesso di soggiorno annuale: può essere anche di pochi mesi

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LUCCA. Lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato da tempo apprezzabile e non episodico ha diritto alla pensione di invalidità civile «rientrando tale prestazione tra le provvidenze destinate al sostentamento della persona, nonché alla salvaguardia di condizioni di vita accettabili per il contesto familiare in cui il disabile è inserito».

La sentenza del Tribunale di Lucca stabilisce il principio secondo il quale la pensione d’inabilità al lavoro non può essere vincolata al permesso di soggiorno di durata annuale: il periodo può essere anche inferiore per ottenere quello che la Corte costituzionale ha ritenuto essere un diritto.

Il giudice ha accolto il ricorso del patronato Inca Cgil condannando l’Inps a pagare al ricorrente, invalido al cento per cento, la pensione di inabilità a decorrere dalla presentazione della domanda.

L’uomo, in Italia da più di un anno, al momento della domanda era titolare di un permesso di soggiorno di sei mesi per cure mediche. Dal 21 marzo 2022 al 20 settembre 2023 aveva rinnovato il titolo di soggiorno che attestava la presenza regolare e non episodica in Italia per più di un anno. Solo che l’Inps aveva rigettato la richiesta della pensione di inabilità, considerando valido solo l’ultimo dei rinnovi per motivi di salute, che le questure rilasciano per una durata limitata a qualche mese. A fondamento della sentenza viene citata la pronuncia della Corte costituzionale (187/2010), che aveva già dichiarato illegittimo il comma 19 della legge finanziaria 2001, laddove limitava il riconoscimento delle provvidenze economiche ai soli titolari della Carta di soggiorno.

Nella fattispecie, «negare le provvidenze sociali legate allo stato di invalidità ai titolari di permesso di soggiorno per cure mediche – si legge nella sentenza – si finirebbe per incorrere in una palese violazione del principio sancito dall’articolo 14 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo» perché si tratta di «una prestazione destinata a far fronte al sostentamento di soggetto invalido grave» che, proprio a causa del suo stato di salute, non può neppure rientrare nel Paese d’origine».l

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