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Il conflitto legale

Real Academy: il Tar dà ragione al Comune di Lucca

Real Academy: il Tar dà ragione al Comune di Lucca

Via libera alla revoca della concessione, l'ente si riprenderà la struttura

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LUCCA. La prima sezione del al Tribunale amministrativo regionale della Toscana ha rigettato ieri la richiesta presentata nello scorso dicembre da Fcd Real Academy Lucca Asd di Claudio Polonia (nella foto) per l’annullamento dell’ordinanza del 12 dicembre 2023 con cui il Comune di Lucca disponeva il rilascio dell’impianto sportivo polivalente di San Cassiano a Vico.

Lo fa sapere il Comune che aggiunge: «Il Tar ha altresì condannato Fcd Real Academy Lucca Asd al pagamento di 4mila euro di spese legali».

I giudici amministrativi nell’ordinanza pubblicata evidenziano come nelle due ordinanze dell’11 settembre e 6 ottobre 2023 «manchino del tutto i requisiti indispensabili per la concessione della tutela cautelare e che tale conclusione debba essere confermata; inoltre i due pronunciamenti del Consiglio di Stato hanno già evidenziato come risulti assolutamente prevalente l’interesse dell’amministrazione comunale e della collettività per il recupero della struttura; la mancata restituzione della struttura al Comune di Lucca e da distrazione dalle proprie finalità non risultano avere più giustificazione così come la realizzazione di opere abusive; ogni problematica relativa alla ristrettezza del termine di riconsegna risulta oggi superata dal tempo trascorso tra l’ordinanza di sgombero e la decisione collegiale della terza istanza cautelare».

Palazzo Orsetti aggiunge che «ancora una volta gli organi giudiziari hanno dato danno conto della totale correttezza dell’operato dell’amministrazione e dei dipendenti comunali di Lucca che in questi mesi hanno difeso solo la legalità e l’integrità di un bene che appartiene a tutti cittadini. A questo punto l’amministrazione attuerà nuovamente le procedure interrotte per il recupero della struttura».

Il tribunale amministrativo regionale aggiunge anche che «tale conclusione (interesse prevalente dell’amministrazione e della collettività al recupero della struttura in questione, ndr) appare ancora più valida in un contesto in cui la stessa prospettazione delle ricorrenti di cui alla seconda serie di motivi aggiunti risulta articolata sulla ripetuta rilevazione del fatto che l’attività sportiva delle stesse sia ormai svolta in altre sedi (circostanza che risulta però smentita dal documento 51 del deposito della resistente, che evidenzia lo svolgimento, in epoca recente, di attività sportiva su strutture che sembrano mancare delle dovute autorizzazioni)».

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